Decisione 2025-06-19 1. Decisione n. 1/2025 del comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Colombia, il Peru' e l'Ecuador, dall'altra, del 19 giugno 2025, che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo [2025/39] - Pubblicata il 29 luglio 2025
| Published date | 29 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 19 Giugno 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 74 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 64 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
29-9-2025 2a Serie speciale - n. 74
DECISIONE n. 1/2025 (
1
)DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO
COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
COLOMBIA, IL PERÙ E L'ECUADOR, DALL'ALTRA
del 19 giugno 2025
che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo [2025/39]
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù,
dall'altra, in particolare l'articolo 37 dell'allegato II e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra (
2
)("accordo") e l'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo
stabiliscono che il comitato commerciale può modificare tale allegato.
(2)Le attuali appendici 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non
originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), 2A (Addendum
all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il
prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b)
della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia,
dell'Ecuador e del Perù) dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di
cooperazione amministrativa) dell'accordo si basano attualmente sulla nomenclatura conformemente alle versioni
2012 e 2017 del sistema armonizzato ("SA"), disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (
3
), quale modificato.
(3)Alcune modifiche del SA sono state introdotte il 1° gennaio 2022. Le parti dell'accordo hanno pertanto convenuto di
aggiornare le appendici 2, 2A e 5 per tenere conto della versione 2022 del SA ("SA 2022").
(4)Le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo devono essere modificate per tener conto delle modifiche nella
formulazione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci SA 2022 e per correggere errori di lieve entità quali errori di
ortografia e modalità di redazione scorrette in tali appendici.
(5)Le modifiche dell'appendice 2 per tener conto del SA 2022 riguardano anche le norme specifiche per prodotto per le
voci SA 1601, 1602, 2404, 3006, 3816, 3822, 3827, 8479, 8524, 8529, 8539, 8541, 8548, 8549, 8806 e 9021.
Per tali voci, che ora includono prodotti di altre voci a causa delle modifiche apportate al SA, è necessario modificare
la regola di origine specifica per prodotto affinché la regola resti invariata per i prodotti trasferiti in tali voci del SA.
(6)Le modifiche dell'appendice 5 riguardano l'aggiornamento della designazione e dei codici di taluni prodotti di cui
alle voci 0303, 0307 e 1605 all'ultima versione della nomenclatura combinata dell'Unione europea e dei codici
TARIC.
(7)Le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo dovrebbero pertanto essere modificate. Tali modifiche non
comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate,
(
1
) La presente decisione sostituisce interamente la decisione del comitato per il commercio, firmata il 29 novembre 2024 a Bruxelles,
Belgio, come decisione n. 1/2024.
(
2
) GU UE L 354 del 21.12.2012, pag. 3.
(
3
) GU CE L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
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