DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456 - Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati; Visto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000, il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 gennaio 2001; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunita' di fornire la definizione di "reclamante", in quanto tale nozione risulta essere gia' sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, nonche' di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera h), il senso dell'espressione "adeguati requisiti di esperienza e professionalita'" essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalita'; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni 1. Ferme restando le definizioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si intende per

  1. "consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) "organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.

    59), e' il seguente

    "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

    1. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

    2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".

    - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei...

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