Decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alle Direzioni provinciali del lavoro

Agli Assessorati regionali e

provinciali del lavoro

All'Inps

Italia Lavoro

All'Anci

Alla C.G.I.L.

Alla C.I.S.L.

Alla U.I.L.

Alla U.G.L.

Alla CONF.S.A.L.

Alla R.D.B.

Alla C.I.S.A.L.

Alla C.I.D.A.

Alla Confcommercio

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale

artigianato, piccola e media Impresa

(C.N.A.)

All'Associazione artigiani C.A.S.A.

Alla CONFAPI

Alla Confindustria

Alla Confesercenti

Alla Confederazione cooperative

italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative

italiane

All'Unione nazionale cooperative

Italiane

All'Associazione nazionale consulenti

del lavoro I. Premessa.

L'art. 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennita' o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.

E' evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo, alla lettera B), e' stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in cui la condizione giuridica e' quella di lavoratore disoccupato o inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante da cessazione di attivita' o da provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS e' contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva da uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non consentire piu' alcuna stabile ripresa dell'attivita' lavorativa, ma solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione. II. Disposizioni sostanziali.

Gli obblighi previsti dal sopra citato art. 1-quinquies sono quelli di seguito indicati:

  1. obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Tale obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilita', in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione. Si precisa che il lavoratore e' tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell'80%...

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