Debito Pro Quota Del Singolo Condomino E Vicinanza Della Prova

AutoreAntonio Scarpa
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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
DEBITO PRO QUOTA
DEL SINGOLO CONDOMINO
E VICINANZA DELLA PROVA
di Antonio Scarpa
Secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai ri-
badito più per ossequio ad una tradizione letteraria che
per consapevole adesione, la sentenza recante condanna
del condominio per un credito vantato da chi abbia con-
tratto con l’amministratore, equivale a sentenza di con-
danna e quindi a titolo esecutivo nei confronti di tutti i
condomini (Cass., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9148; Cass. 14
ottobre 2004, n. 20304; Cass. 14 dicembre 1982, n. 6866;
Cass. 11 novembre 1971, n. 3235).
Viene da obiettare che, se, sulla base dell’insegnamento
di Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663, il singolo con-
domino non assume le vesti di parte del giudizio promosso
nei confronti dell’amministratore f‌inché non si costituisca
formalmente in esso, non può più intendersi la sentenza
resa nei confronti dell’amministratore stesso come pronun-
ciata in un giudizio cui abbiano, in sostanza, partecipato
anche individualmente i condomini. Né gioverebbe, per
dare avallo dogmatico all’eff‌icacia contro il singolo condo-
mino del titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche
monitorio) tra il creditore del condominio e l’amministra-
tore, richiamare l’art. 477, comma 1, c.p.c., norma da cui si
desume il principio generale, non adattabile ai rapporti tra
condominio e singolo partecipante, secondo cui chiunque
sia subentrato, a qualsiasi titolo, all’originario obbligato, o
sia con lui coobbligato per la prestazione dovuta in forza
del titolo esecutivo, vada soggetto all’eff‌icacia processuale
di questo. Per di più, affermare ancora, dopo la Riforma del
2012, che “conseguita nel processo la condanna dell’ammi-
nistratore, quale rappresentante dei condomini, il credito-
re può procedere all’esecuzione individualmente nei con-
fronti dei singoli”, varrebbe a favorire un’agevole elusione
del vigente art. 63, comma 2, disp. att. c.c., il quale fa divie-
to ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola
coi pagamenti se non dopo aver preventivamente escusso
i condomini morosi, visto che tale benef‌icio d’escussione
non può ritenersi eff‌icace unicamente come limite alla fase
esecutiva, quanto impeditivo già dell’azione di condanna in
sede di cognizione.
Identicamente quanto al procedimento d’ingiunzione
intentato da un terzo creditore nei confronti dell’ammini-
stratore per il pagamento di un debito di gestione assunto
dal rappresentante nell’interesse del condominio. Laddo-
ve il decreto sia stato richiesto ed emesso nei confronti
dell’amministratore per l’intero debito gravante sul condo-
minio, il singolo condomino, non risultando esercitata l’a-
zione creditoria per il diverso debito pro quota che lo vinco-
la, non dovrebbe neppure essere legittimato all’opposizione
ex art. 645 c.p.c. Di recente, è stato ribadito il principio
secondo cui, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei
confronti del condominio in persona dell’amministratore,
ove il creditore voglia poi procedere in danno di un singolo
condomino, quale obbligato pro quota, è necessaria la noti-
f‌ica del titolo a quest’ultimo, non operando la deroga di cui
all’art. 654, comma 2, c.p.c., in quanto “il Condominio è sog-
getto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché
si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale
perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile
solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo
sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notif‌ica-
to” (così Cass. 29 marzo 2017, n. 8150).
Proprio da ultimo, e a dispetto delle considerazioni
appena svolte, Cass. 29 settembre 2017, n. 22856, (resa
all’esito di un giudizio di opposizione a precetto, ai sensi
dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso un atto di precetto di
pagamento di somma intimato ad alcuni condomini da un
creditore sulla base di decreto ingiuntivo esecutivo forma-
tosi nei confronti del condominio) ha ribadito che l’ese-
cuzione nei confronti di un singolo condomino ben possa
essere svolta sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei
confronti del condominio, seppur esclusivamente nei limi-
ti della quota millesimale del singolo condomino esecuta-
to, che il creditore può limitarsi ad allegare. Se il creditore
ometta la specif‌icazione della rispettiva quota millesima-
le del singolo condomino esecutato, oppure proceda nei
confronti di questo per il totale dell’importo portato dal
titolo, il medesimo condomino può opporsi all’esecuzione
o contestando la propria partecipazione al condominio, o
deducendo che la sua quota millesimale è inferiore a quel-
la allegata dal creditore. Nel primo caso, l’onere di provare
il fatto costitutivo della qualità di condomino spetta al cre-
ditore procedente, sicché, in mancanza, il precetto deve
essere dichiarato ineff‌icace per l’intero; nel secondo caso,
invece, è lo stesso opponente, in forza del principio di rife-
ribilità o vicinanza della prova a dover dimostrare l’effet-
tiva misura della propria quota condominiale, in quanto
fatto "modif‌icativo" e/o "parzialmente impeditivo" della
legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo
condomino, e, se tale dimostrazione venga fornita, l’atto di
precetto deve essere dichiarato ineff‌icace per l’eccedenza,
ma resta valido per la minor quota parte dell’obbligazione
effettivamente gravante sul singolo condomino; in man-
canza di tale dimostrazione, l’opposizione non può, inf‌ine,
essere accolta, l’atto di precetto non può essere dichiarato
ineff‌icace e resta quindi eff‌icace per l’intera quota di cui il
creditore abbia intimato il pagamento.
La soluzione appena proposta dà adito a perplessità.
Si ha riguardo ad un’esecuzione minacciata sulla base
di un titolo di formazione giudiziale, sicché debbono esse-

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