PROVVEDIMENTO 12 luglio 2012 - Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell''Unione Europea introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha modificato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno ...

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 15, commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies, che considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ed introduce altresi' la facolta' per le imprese di cui all'art. 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private di tener conto, ai fini della verifica della solvibilita' corretta, del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' e condizioni di attuazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies e 15-octies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

    Titolo I

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. «attivi a copertura»: le attivita' ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

    2. «attivita' finanziarie disponibili per la vendita»: investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attivita' di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

    3. «data di riferimento»: il 31 dicembre per il bilancio ed il 30 giugno per la relazione semestrale;

    4. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

    5. «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in 24 febbraio 2012, n. 14;

    6. «impresa di assicurazione italiana»: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto o della riassicurazione;

    7. «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    8. «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

    9. «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

    10. «principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

    11. «patrimonio libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;

    12. «titoli di Stato UE durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data di riferimento;

    13. «titoli di Stato UE non durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data di riferimento;

    14. «valore approvato»: il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

    15. «valore di iscrizione nel bilancio individuale»: il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

    16. «verifiche di solvibilita' corretta»: il margine di solvibilita' corretta di cui all'art. 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonche', ove applicabile, il test di solvibilita' della controllante di cui all'art. 218 del medesimo decreto.

    Titolo I

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 3

    Ambito di applicazione

  3. I Titoli II, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'art. 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

  4. I Titoli III, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilita' corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformita' ai principi contabili internazionali:

    1. imprese di assicurazione italiane che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

    2. imprese di assicurazione italiane che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;

    3. imprese di assicurazione...

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