Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

AutoreIsabella Iaselli
Pagine967-985

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(1) Il libro VIII è stato così sostituito dall’art. 44 della l. 16-12-1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense).


(2) Rubrica così sostituita dall’art. 190 del d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giu-dice unico di primo grado), a decorrere dal 2-6-1999, e poi confermata dall’art. 44 della l. n. 479/1999, cit.

Il libro in esame è stato integralmente riscritto e comprende, attualmente, appena undici articoli, rispetto ai diciannove del passato.

Come correttamente osservato dalla dottrina (Siracusano), la precedente equazione tra rito monocratico e assenza di udienza preliminare non è più valida, in quanto i reati per i quali è ammessa la citazione diretta a giudizio sono solo quelli specificamente indicati dal legislatore (? 550), essendo prevista, di regola, l’udienza preliminare, anche nel caso in cui siano di competenza del giudice monocratico (si pensi, ad esempio, al reato di spaccio di eroina o cocaina, punito con la pena fino a anni otto di reclusione, oltre la multa).

Peraltro, la normativa dettata per il rito monocratico fa spesso riferimento all’udienza preliminare (? 550, 3° comma, 551 e 556, 2° comma) e, d’altra parte, va anche sottolineato che, anche per i reati rientranti nelle attribuzioni del giudice collegiale, l’udienza preliminare non sempre precede il giudizio ordinario: si pensi, ad esempio, ai reati contestati dal p.m. direttamente in udienza (? 516, comma 1ter e 517, comma 1bis).

In definitiva, mentre la riforma del 1998 sul giudice unico, in ossequio alla delega, aveva sostanzialmente sostituito la figura del pretore con quella del tribunale monocratico con ben poche modifiche sostanziali, la legge Carotti n. 479/1999 ha introdotto nuove regole, ispirate all’esigenza di estendere le garanzie previste a tutela dell’imputato per i reati di competenza collegiale anche ai reati di competenza monocratica, tenuto conto altresì della più ampia competenza del giudice monocratico rispetto al passato.

Ciò spiega l’abrogazione delle norme che deviavano, per il rito pretorile, dalla disciplina generale, quali quelle sui termini di durata delle indagini preliminari, sull’incidente probatorio, sul termine per la presentazione delle liste dei testimoni, in materia di riti alternativi.

@Titolo I. Disposizione generale

549· Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (1)

  1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

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    (1) Articolo così sostituito dall’art. 191 del d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), a decorrere dal 2-6-1999, e poi confermato dall’art. 44 della l. 16-12-1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense).

    1 · GENERALITÀ

    Il principio generale fissato dal codice, a seguito della riforma sul giudice unico, è quello della sostanziale identità dell’organo giudicante (tribunale) e della normativa prevista per il giudizio in primo grado, prescindendo dalla composizione collegiale o monocratica del giudicante.

    Invero, attualmente, la competenza per i processi in primo grado si suddivide tra tribunale e Corte d’assise (? 5 e 6), e la composizione del tribunale rileva solo entro certi limiti (? 33quinquies-33nonies), tanto è vero che si discute di questioni attinenti all’attribuzione (e non alla competenza) dei processi.

    Ne consegue che, mentre prima esisteva una netta distinzione tra processo in tribunale e processo pretorile, attualmente il modulo è sempre il medesimo, con eccezioni specificamente previste, le quali riguardano essenzialmente i casi in cui non è prevista l’udienza preliminare.

    In materia di procedimenti attribuiti al giudice monocratico, una particolare normativa era stata dettata per l’ipotesi in cui il p.m. avesse richiesto l’archiviazione; invero, il g.i.p aveva solo due possibilità: accogliere la richiesta oppure ordinare l’imputazione, ma non poteva disporre nuove indagini. Fu introdotto l’art. 157 disp. att. c.p.p. per consentire al g.i.p. di sollecitare il procuratore generale a svolgere nuove indagini qualora avesse archiviato non sussistendo i presupposti per ordinare l’imputazione, per la necessità di ulteriori accertamenti.

    L’art. 554 è stato abrogato, ma la normativa in tema di archiviazione era stata già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 26-9-1990, n. 445, nella parte in cui non prevedeva che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari, se riteneva necessarie ulteriori indagini, le indicasse con ordinanza al pubblico mini-stero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

    @Titolo II. Citazione diretta a giudizio

    Il decreto di citazione diretta a giudizio, ora disciplinato dall’art. 552, ricalca quello contemplato dal previgente art. 555 per il vecchio rito pretorile, ma va sottolineato (Menotti) che anche per il rito monocratico sono state imposte chiarezza e precisione nell’esposizione del fatto.

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    Sempre al fine di adeguare il rito monocratico alle esigenze di tutela dei diritti della difesa, specie in considerazione dell’accresciuta competenza del giudice monocratico, anche il decreto di citazione in esame è nullo se non è preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, sempre se tempestivamente richiesto dall’indagato.

    Questa riforma è stata molto importante perché, sotto il vigore della precedente norma-tiva, un soggetto poteva essere rinviato a giudizio, assumendo la qualità di imputato, senza aver mai neppure saputo di essere stato indagato, restando quindi del tutto privo di difesa nella fase delle indagini preliminari.

    550· Casi di citazione diretta a giudizio(1)

  2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva (2). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

  3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

    1. violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del co-dice penale;

    2. resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

    3. oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

    4. violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

    5. rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

    6. furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

    7. ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

  4. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.


    (1) Articolo così sostituito dalla l. 16-12-1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense).


    (2) Periodo così modificato dall’art. 2duodecies del d.l. 7-4-2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito nella l. 5-6-2000, n. 144.

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    1 · CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI CITAZIONE DIRETTA

    In relazione a determinate categorie di reati, il legislatore consente che il giudizio sia disposto sulla base di un provvedimento assunto dall’accusa che, all’esito delle indagini preliminari, decide autonomamente di citare l’imputato dinanzi al giudice imparziale.

    Sulla legittimità della normativa, nella parte in cui esclude l’udienza preliminare, la Corte costituzionale si è pronunciata con ordinanza n. 22/1995, riportata più avanti. Va sottolineato che il legislatore ha comunque ritenuto opportuno estendere talune garanzie anche al soggetto indagato per un reato rientrante nella previsione dei casi di citazione diretta. Quanto all’individuazione di tali casi, sempre nell’ambito dei reati di attribuzione del giudice monocratico, i reati sono designati con il criterio quantitativo della pena (reati puniti solo con la multa o con il massimo edittale della pena detentiva non superiore a quattro anni) o con il criterio qualitativo dell’indicazione della fattispecie incriminatrice (2° comma).

    2 · IL PROBLEMA DEL FURTO AGGRAVATO

    Sotto questo profilo, si evidenzia che, mentre non vi sono problemi in ordine...

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