Ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante: "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indenn...

(Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

  1. 296 del 18 dicembre 1999).

    AVVERTENZA

    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle, pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

    ART.1.

    1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione

  2. di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

  3. di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

    2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 2.

    - Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre 1980, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come notificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, convertito il legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante: "Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo".

    "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'art. 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile e gli articoli 144-bis 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1993.

    2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge; si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1o gennaio 1993, nonche' alle sentenza pubblicate dopo il 19 aprile 1995. 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi ai pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. 4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza del mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice. 5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalita' dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale puo' disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalita' costituisce particolari esigenza di servizio ai fini della nomina di piu' di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti". - Si trascrive il testo dell'art.

    185 del codice di procedura civile: "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo". Nota all'art. 3: - L'art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Sostituzione del giudice di pace), prevedeva la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori. Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante: "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari appregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari": "Art. 11 (Istituzione delle sezioni stralcio e' assegnazione delle cause pendenti). - 1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'art. 1. Ciascuna sezione stralcio e' costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non e' esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale. 2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

    3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. 4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento e' comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. 5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ne' altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995. 6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie ne' possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti". Note all'art.

    5: - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, e' il seguente

    "Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di L. 45.360 per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta un indennita' di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese. 3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui ai comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione...

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