Il Datore di Lavoro, con Specifica Considerazione per il D.L. VO. N. 494 del 1996, in Tema di Cantieri Temporanei o Mobili

AutoreDomenico Potetti
Pagine233-242

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@1.Introduzione.

- Nella materia dell'infortunistica del lavoro il datore di lavoro è ovviamente un protagonista assoluto.

Lo scopo di queste note non è certo quello di analizzare i vari profili con i quali questa figura infortunistica è stata disciplinata dalla normativa di settore.

Si tratterebbe di un'analisi estremamente ampia, che comporterebbe l'esame nel dettaglio di plurime fonti legislative.

Premesse quindi alcune osservazioni di carattere generale, che comunque dovrebbero essere di una qualche utilità per l'operatore di giustizia, tenteremo di analizzare il ruolo del datore di lavoro nell'ambito del D.L.vo n. 494/96, e quindi nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Al contrario di quanto avviene sul piano generale della normativa infortunistica, nella normativa di settore prodotta dal D.L.vo n. 494/96 la figura del datore di lavoro appare secondaria, perché questa fonte normativa esalta piuttosto le figure infortunistiche del committente o responsabile dei lavori e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione 1.

Ciò è dovuto al fatto che il D.L.vo n. 494/96 esamina il cantiere soprattutto sotto un particolare profilo di rischio, e cioè sotto il profilo del rischio aggiuntivo che consegue alla pluralità di datori di lavoro o lavoratori autonomi che si trovano ad ope- rare nello stesso cantiere.

Questa coesistenza è già, di per se stessa, fonte di pericolo per la salute dei lavoratori, tanto che il legislatore del D.L.vo n. 494 del 1996 si preoccupa soprattutto, da un lato di istituire la figura di una sorta di «regista» del cantiere per la sicurezza (cioè il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: v. art. 2, comma 1, lett. f del D.L.vo cit.), e dall'altro di responsabilizzare notevolmente (molto oltre il suo secondario ruolo tradizionale) la figura del commit- tente.

Anche il D.L.vo n. 494/96, peraltro, detta norme specifiche e rilevanti per il datore di lavoro, e quelle soprattutto esamineremo.

Inoltre, occorrerà chiarire quale relazione inter- corre fra le norme del D.L.vo n. 494/96 e le nume- rose norme che, in altri testi normativi, il legislatore ha comunque dedicato alla figura infortunistica del datore di lavoro.

@2. Cenni sul datore di lavoro in generale.

- In tema di infortuni sul lavoro, sul piano generale, ove rilievo fondamentale conserva l'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955, il compito del datore di lavoro è articolato, e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo (continuo ed effettivo) circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo (in ter- mini di sicurezza) degli strumenti di lavoro, il controllo sul processo stesso di lavorazione 2.

Inoltre, proprio a proposito di un carattere edile (a dimostrazione, come vedremo, del fatto che la pregressa normativa antinfortunistica conserva vitale importanza anche nei c.d. cantieri temporanei o mobili disciplinati dal D.L.vo n. 494/96), la Cassazione ha affermato che è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Ne conseguiva, in quel caso, che rispondeva della violazione dell'art. 374 D.P.R. n. 547 del 1955 (il quale prevede che le macchine e le attrezzature devono possedere tutti i possibili requisiti di sicurezza per evitare infortuni) l'imprenditore che ometta di punire la pala meccanica del dispositivo di sicurezza costituito dal segnalatore acustico di retromarcia 3.

Riguardo alle macchine da lavoro (responsabili di una grande quantità di infortuni), la Cassazione ebbe ad affermare che sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica 4.

Ancora a proposito della regolarità delle macchine 5 conviene dar conto di quanto puntualizzato da un'importante pronuncia della Cassazione 6, la quale ha sostenuto che il costruttore risponde per gli eventi dannosi avvinti da nesso causale con Page 234 la costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per es. nel caso di una totale trasforma zione strutturale della macchina; v. art. 41 c.p.).

Se ciò non si verifica, permangono la posizione di garanzia del costruttore e il nesso causale rispetto all'evento, purché, ovviamente, quell'evento sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina.

Tuttavia, ha ritenuto la Cassazione che la permanenza della responsabilità del costruttore e del fornitore della macchina non vale ad escludere la responsabilità dell'utilizzatore (del datore di lavoro, per quanto ci riguarda), a meno che l'accertamento dell'elemento di pericolo o della violazione di regole di cautela nella progettazione o costruzione della macchina stessa non siano resi impossibili per le sue speciali caratteristiche, o per le caratteristiche del difetto.

In altre parole, l'utilizzatore della macchina ri- mane esente da responsabilità nel caso in cui si tratti di una violazione delle regole di prevenzione da lui non verificabile con l'ordinaria diligenza (quando, ad esempio, il difetto riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina).

Se invece la non corrispondenza della macchina alle regole di prevenzione e di protezione fosse agevolmente verificabile, la colpa dell'utilizzatore non potrebbe essere esclusa.

Infatti, l'utilizzatore della macchina, ed in particolare il datore di lavoro, è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo, e quindi il comportamento alternativo lecito è esigibile nei suoi confronti 7.

Anche la colpa generica del datore di lavoro (quindi non consistente nella violazione di specifiche norme infortunistiche) può essere fonte della sua responsabilità per l'infortunio del lavoratore.

Infatti, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

Tale obbligo deriva, oltre che da disposizioni specifiche, più generalmente dal disposto dell'art. 2087 c.c. 8, in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con la conseguenza che, ove non ottemperi all'obbligo di tutela, dell'evento lesivo egli deve rispondere in forza dell'art. 40, comma 2, c.p.

Tale medesimo obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della «posizione di garanzia» che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili si- cure, è di tale spessore che si deve riconoscere la responsabilità colposa del datore di lavoro quando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche.

Infatti, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi 9.

Quanto alla vigilanza del datore di lavoro sul cantiere, giova ricordare che il dovere di presenza costante del datore di lavoro e dei soggetti a questi equiparati sul luogo di lavoro (come conseguenza specifica della posizione di garanzia e del debito di sicurezza a questi attribuiti dall'ordinamento, non ultimo, come si è visto, dall'art. 2087 c.c.) deve tenere conto del principio secondo il quale ad impossibilia nemo tenetur, che è concreta esplicazione del principio generale di ragionevolezza e di esigibilità della prestazione.

Pertanto, tale dovere va inteso nel senso che i soggetti tenuti devono assicurare, più che la presenza fisica (che non è in sè necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori) la «gestione» oculata dei luoghi di lavoro mediante la realizzazione di tutte le misure imposte dall'ordinamento (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché di ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro 10.

Tuttavia, si è anche ritenuto che in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l'altro, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, il sorvegliare e quindi accertare che quelle mi- sure vengano, in concreto, osservate, e non invece disapplicate per una contraria prassi, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati (in termini di sicurezza) al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione.

Il datore...

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