Autorizzazione n. 6/1998 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n.

675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici e' permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996); Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante e' necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato; Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 dicembre 1997 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 gennaio 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998), anche in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario; Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalita' sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1998 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria; Ritenuta la necessita' di applicare anche al caso di specie le considerazioni gia' espresse con l'autorizzazione n. 2/1998 per cio' che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni; Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante e' in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);

Autorizza

gli investigatori...

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