DECRETO 12 maggio 2006 - Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto in particolare l'art. 53-bis, comma 2, della legge citata, aggiunto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;

Considerata la necessita' di provvedere ad identificare, in conformita' agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici della giustizia amministrativa nell'ambito dell'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale, per il perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico specificate per legge;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario di indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto altresi' di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 4 maggio 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 aprile 2006, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

E m a n a

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente regolamento e' adottato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito degli uffici della giustizia amministrativa.

  2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    Art. 2.

    Individuazione dei trattamenti

    Le schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3, identificano:

    1. la denominazione del trattamento;

    2. la fonte normativa;

    3. la finalita' di rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;

    4. la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);

    5. la descrizione del trattamento;

    6. le operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);

    7. le comunicazioni ad uffici od enti.

  3. I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

  4. Le operazioni di comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili per lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT