Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale; Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite, senza necessita', pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorita' (art.

22, comma 3, legge n. 675/1996); Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purche' si effettui una comunicazione a questa Autorita' (art. 41, comma 5, legge n.

675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n.

135); Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute di un terzo o della collettivita' ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorita' (art. 23 della legge n. 675/1996); Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare: a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorita', qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica e la salute di un terzo o della collettivita'; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione; Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione; Considerato che il Garante puo' rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 27 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che e' all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari; Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante; Considerata l'opportunita' che anche le nuove autorizzazioni generali non...

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