La data dell'entrata In vigore

AutoreRafael M. Marin
Pagine203-217

Page 203

    raduzione italiana a cura di G. Sartor.

@1. Introduzione

In varie occasioni, mi sono già occupato delle relazioni tra diritto e tempo. Nel presente lavoro, e all'interno della medesima tematica, tratterò una questione che fino ad ora avevo trascurato (e che mi portò a sostenere qualche tesi che ora mi sembra errata). È il tema del significato o funzione della data di entrata in vigore delle disposizioni giuridiche. Ma prima devo ripetere (anche se succintamente), e in alcuni casi riformulare, i concetti basilari esposti nei lavori citati.

Il punto di partenza è la distinzione tra il diritto nel tempo e il tempo nel diritto.

Per quanto riguarda il diritto nel tempo, il concetto fondamentale è quello di intervallo di validità, che è l'intervallo massimo di tempo durante il quale un enunciato è giuridico o appartiene al diritto.

L'intervallo di validità di un enunciato giuridico termina nel momento della sua abrogazione. Per quanto riguarda l'inizio di detto intervallo, si tratta di una questione controversa, che non è necessario decidere in questo lavoro. Ciò nonostante, in seguito, si svilupperanno alcune osservazioni relative a tale problema.

Per quanto riguarda il tempo nel diritto, dato che gli enunciati giuridici sono composti di due parti, fattispecie e conseguenza, è necessario distinguere il tempo nella fattispecie e il tempo nella conseguenza.

In relazione alla fattispecie, il concetto fondamentale è quello di intervallo di sussunzione (intervallo di riferimento, nei miei precedenti lavori). L'intervallo di sussunzione è l'intervallo di tempo al quale si riferisce la fattispecie di un enunciato giuridico. Pensiamo a un enunciato giuridico che si riferisca,Page 204 nella fattispecie, alle s.p.a costituite l'anno scorso. In questo esempio, l'intervallo di sussunzione è l'anno scorso, ossia, l'intervallo di sussunzione comincia il 1° gennaio dell'anno scorso e finisce il 31 dicembre del medesimo anno.

L'intervallo di sussunzione di un enunciato giuridico non è il suo intervallo di validità. Nel caso, appena citato, di un enunciato giuridico che ha per intervallo di sussunzione l'anno scorso, l'intervallo di validità potrebbe iniziare oggi; in tale ipotesi, la fine dell'intervallo di sussunzione sarebbe anteriore all'inizio dell'intervallo di validità, di modo che nessun istante apparterrebbe cosl ad entrambi gli intervalli; questi non coinciderebbero, neppure parzialmente. Non vi sarebbe alcuna coincidenza tra intervallo di sussunzione e intervallo di validità anche nel caso di un enunciato giuridico, il cui intervallo di sussunzione inizi il prossimo anno e il cui intervallo di validità inizi oggi, ma finisca (per abrogazione dell'enunciato) anteriormente al primo giorno dell'anno prossimo.

Parlare dell'intervallo di sussunzione è, in realtà, una semplificazione. La fattispecie di un enunciato giuridico è una congiunzione o disgiunzione di enunciati. Ognuno di questi enunciati può far riferimento a distinti intervalli di tempo. Per questo motivo, un enunciato giuridico può avere tanti intervalli di sussunzione, quanti enunciati compongono la fattispecie. Parlare dell'intervallo di sussunzione (come faremo sempre nel presente lavoro) è corretto, a rigore, soltanto quando la fattispecie di un enunciato giuridico sia costituita da un unico enunciato, oppure quando l distinti enunciati che integrano la fattispecie dello stesso enunciato abbiano lo stesso intervallo di sussunzione.

Per quanto riguarda la problematica del tempo rispetto alla conseguenza, chiamiamo tempo dell'effetto l'intervallo al quale si riferisce la conseguenza di un enunciato giuridico. A conferma del fatto che il tempo dell'effetto è indipendente dall'intervallo di validità e dall'intervallo di sussunzione, possiamo immaginare un enunciato giuridico che stabilisca che coloro che hanno ottenuto l'anno scorso redditi superiori ad un milione di pesetas siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi nel mese di giugno del presente anno. L'intervallo di sussunzione di questo enunciato è l'anno passato, mentre il tempo dell'effetto è il mese di giugno del presente anno. D'altra parte, l'intervallo di validità di tale enunciato potrebbe essere l'intervallo compreso tra il 1° febbraio del presente anno (data in cui l'enunciato è creato o pubblicato) e il 1° aprile ugualmente del presente anno (data in cui l'enunciato è abrogato). In questa ipotesi, i tre intervalli di tempo non avranno nessun istante in comune.

L'intervallo di sussunzione e il tempo dell'effetto saranno chiamati intervalli di riferimento. Page 205

@2. La vigenza e altre proprietà degli enunciati giuridici

@@2.1. Intervallo dl vigenza

La vigenza è intesa come una proprietà che gli enunciati giuridici hanno dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro abrogazione.

In base a ciò, e dato che tutti gli enunciati giuridici hanno una data di entrata in vigore e una data di abrogazione, tutti gli enunciati giuridici hanno la proprietà della vigenza in un periodo, l'intervallo di vigenza, che è precisamente l'intervallo di tempo compreso tra le due date.

Queste quasi evidenti considerazioni s'imbattono, tuttavia, in un fatto indiscutibile: alcuni enunciati giuridici sono abrogati durante la loro vacatio, cioè, dopo la loro pubblicazione e prima della loro data di entrata m vigore (e qualunque enunciato giuridico che attraversa un periodo di vacatio può essere abrogato durante questo periodo). Da tali considerazioni si deduce l'assurda conseguenza che in questi casi, come dire, quando la data di abrogazione è anteriore alla data di entrata in vigore, la fine dell'intervallo di vigenza è anteriore al suo inizio.

Questa argomentazione è sufficiente, a mio giudizio, per respingere la tesi iniziale, secondo la quale la vigenza è una proprietà che gli enunciati giuridici hanno dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro abrogazione.

La tesi respinta può essere scomposta nelle tre seguenti affermazioni:

1) La vigenza è una proprietà temporale degli enunciati giuridici, una proprietà che hanno in un certo intervallo di tempo; 2) L'inizio di detto periodo è la data di entrata in vigore degli enunciati; e 3) la fine dello stesso periodo è la data di abrogazione degli enunciati.

Di queste considerazioni, la più dubbia è la terza; per quanto questa sembri evidente, le altre due lo sembrano ancora di più.

E, dato che, almeno provvisoriamente, bisogna abbandonare una di queste, abbandoneremo la terza.

Ma se l'intervallo di vigenza di un enunciato giuridico non termina alla data della sua abrogazione, in quale altro momento potrebbe finire?

Non mi viene in mente nessuna risposta ragionevole a questa domanda. Per ciò, d'ora in poi mi limiterò a supporre che la vigenza sia una proprietà temporale che gli enunciati giuridici acquistano alla data di entrata in vigore (e lascerò in disparte la questione del momento in cui gli enunciati giuridici perdono detta proprietà, se vi è un momento in cui la perdono).

Nei paragrafi seguenti cerchiamo di vedere in che cosa consista quella proprietà che gli enunciati giuridici acquistano alla loro data di entrata in vigore: cioè la vigenza.Page 206

@@2.2. Vigenza, e giuridicità

Abbandoniamo (almeno provvisoriamente) la tesi, secondo la quale la fine dell'intervallo di vigenza di un enunciato giuridico coincide con il momento della sua abrogazione. Tuttavia, si tratta di una idea molto diffusa; e implica per altro che la fine di intervallo di vigenza di un enunciato coincida con la fine del suo intervallo di validità, con la fine della sua giuridicità.

Si può comprendere, per ciò, che numerosi autori ritengano che anche l'inizio dell'intervallo di vigenza, il momento dell'entrata in vigore, coincida con l'inizio dell'intervallo di validità degli enunciati, cioè con l'inizio della loro giuridicità.

Questa conclusione, facendo astrazione dal suo punto di partenza, è erronea, come mostreranno le tre argomentazioni seguenti:

Primo argomento. Si pensi al caso, prima citato, di un enunciato giuridico X che si trovi in periodo di vacatio, e che sia abrogato in un momento t di questo periodo, dunque, prima della data della sua entrata in vigore. Posto che l'abrogazione è la perdita della giuridicità, X perde in t la sua giuridicità; però ciò presuppone o implica che x fosse giuridico prima di t. E se x era giuridico prima di t, se ne deve arguire la giuridicità anche prima della sua entrata in vigore.

Secondo argomento. Immaginiamo un progetto o una proposizione di legge P che attraversi, in ordine di tempo, le seguenti tappe: 1) approvazione da parte del Parlamento; 2) ratifica e promulgazione; 3) pubblicazione; 4) entrata in vigore (supponiamo che il momento dell'entrata in vigore di P sia posteriore alla sua pubblicazione).

Nel corso di questo processo c'è un momento nel quale il progetto o la proposizione di legge P, o l'atto P, si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT