Data della costruzione e costo base dell'immobile

AutoreMaurizio de Tilla
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Il problema affrontato dalla Corte Suprema riguarda l'interpretazione dell'art. 14 della L. n. 392/ 1978 che prevede che «la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte oppure quella comunque accertata».

La richiamata disposizione stabilisce, nella prima parte, una gerarchia di prove, nel senso, cioè, che occorre esaminare anzitutto il certificato di abitabilità e, in linea subordinata e sussidiaria, il certificato di ultimazione dei lavori.

Ed infine, in terza battuta si applica il criterio previsto dall'art. 14, del «comunque accertato», che non occupa comunque l'ultimo posto della graduatoria. È, infatti, indubbio che la legge non ha inteso in alcun modo sacrificare l'interesse «ad accertare altrimenti» la data di ultimazione dei lavori con una giusta coincidenza della verità processuale con quella reale, ove si tenga anche conto che la data in questione, risultante dalla licenza di abitabilità o dal certificato presentato all'Ufficio imposte, costituisce dichiarazione unilaterale del proprietario il quale può avere avuto un qualunque interesse, esistente all'epoca dell'atto, a fare constatare una data diversa da quella reale.

Si consideri, inoltre, che, a mente dell'art. 28 R.D.L. 29 settembre 1973, n. 597, il fabbricato produce, infatti, reddito soggetto a imposta da quando sia divenuto idoneo e, quindi, da quando sia stato ultimato o utilizzato. D'altra parte, costituisce fatto notorio che la licenza di abitabilità o la presentazione del certificato dell'ufficio imposte possano intervenire a distanza di tempo dalla data di ultimazione dei lavori (v. I. MILITERNI, L'equo canone nella g., Napoli 1981, 72 ss.).

Va, comunque, precisato che nell'ambito dell'indicata successione dei criteri per la determinazione della data della costituzione si è stabilito, con una rigida valutazione, che la data di ultimazione dei lavori, ai fini dell'accertamento del costo base da considerare per la determinazione dell'equo canone di locazione dell'immobile, deve essere desunta, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della L. 27 luglio 1978, n. 392, dal certificato di abitabilità e, solo in mancanza di questo, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato all'ufficio imposte o, nell'ordine, dagli altri elementi di prova comunque forniti, perché nell'indicare le predette fonti probatorie il comma 3 del citato...

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