Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188, recante «Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26; che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' di danza

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

    a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;

    b) promuovere nella produzione della danza la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

    c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

    d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

    e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;

    f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

    g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;

    h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.

  3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nell'anno precedente, nonche' del numero delle istanze complessivamente presentate, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

    a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;

    b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;

    c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali, secondo quanto stabilito dal Capo IV.

  4. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.

  5. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival.

    Art. 3.

    Criteri generali di attribuzione del contributo

  6. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

  7. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

  8. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

    a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;

    b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita' professionale;

    c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'art. 9, che svolgono anche attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici;

    d) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

    e) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;

    f) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.

  9. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

  10. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso...

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