Danni dei figli, responsabilità dei genitori. La circolazione di foto hot su whatsapp e facebook fra processo civile e penale in un recente orientamento giurisprudenziale

AutoreGiuseppe Cassano
Pagine11-17
125
dott
Rivista penale 2/2019
DOTTRINA
DANNI DEI FIGLI,
RESPONSABILITÀ
DEI GENITORI.
LA CIRCOLAZIONE
DI FOTO HOT SU WHATSAPP
E FACEBOOK FRA PROCESSO
CIVILE E PENALE IN UN
RECENTE ORIENTAMENTO
GIURISPRUDENZIALE
di Giuseppe Cassano
SOMMARIO
1. La legge sul cyberbullisimo. 2. Il fatto. 3. Danni in sede
civile, senza interferenze penali. 4. Il doppio volto della re-
sponsabilità civile: danno patrimoniale e non patrimoniale.
1. La legge sul cyberbullisimo
La L. n. 71 del 2017 (1) ha creato vasti dibattiti sulla
sua utilità (2), al punto che secondo alcuni non dovreb-
be nemmeno parlarsi di un’autentica legge, mancando il
principio sanzionatorio che accompagna ogni norma im-
perativa. Di certo, qualsiasi fossero i propositi dei redatto-
ri, la legge ha inteso porre un punto fermo sulla conf‌igu-
razione dell’illecito al comma 2 dell’art. 1 fornendone una
def‌inizione, che non si vede tuttavia come possa ritenersi
vincolante a fronte della sua “diff‌icile tipizzazione”, tan-
to da far ricorso nella norma a f‌igure estranee al lessico
giuridico (3). In questo modulo operativo emerge in tutta
la sua evidenza l’intento formatore di una disciplina cui è
estranea la punizione come effetto della sua inosservanza,
inerendovi come obbiettivo precipuo, se non assoluto, l’in-
dicazione dei comportamenti da evitare. Siamo, insomma,
al cospetto di una legge sui generis, alla luce delle aspetta-
tive che gravitavano attorno ad essa e delle soluzioni che
potevano ottenersi nel complesso universo delle relazioni
on line.
Ed ecco come il cyberbullismo si sostanzi, ai sensi
dell’indicato comma 2 dell’art. 1 in pressioni, aggressio-
ni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni,
manipolazioni ed alterazioni di dati personali per via te-
lematica, nonché nella diffusione di contenuti con oggetto
anche uno o più componenti della famiglia del minore allo
scopo di isolare lui o un gruppo di minori “ponendo in atto
un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ri-
dicolo”.
Il limite della disciplina, come si è anticipato, è forse
quello di aver circoscritto le su elencate condotte negli
esclusivi rapporti minorili, ultra-quattordicenni, e ciò
nell’espresso intento di indirizzare gli appartenenti a
quella delicata fascia adolescenziale verso un uso consa-
pevole delle nuove tecnologie. Si tratta, del resto, di un
intento e di un progetto già presenti nella L. 13 luglio 2015,
n. 107; una normativa, quest’ultima, che aveva tra i pro-
pri obiettivi primari lo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti. Il legislatore mostra quindi un particolare
interesse, acché i giovani siano addestrati ad un corretto
utilizzo delle comunicazioni di massa che, proprio per la
diffusività ed immediatezza delle notizie che recano, ri-
schiano altrimenti di pregiudicare in maniera irreparabile
la sfera personale di soggetti ignari del vortice divulgativo
all’interno del quale gli stessi dovessero involontariamen-
te venirsi a trovare (è il caso delle c.d. fake news).
La lettura della L. n 71/2017, come delle norme, anche
pregresse, che le fanno da corredo, “vedono” nella scuola
l’istituzione principe dell’obiettivo di cui si parla, nonché
nel rapporto scuola-famiglia l’ulteriore tassello indispen-
sabile al raggiungimento dello scopo. Il dettato normativo
attribuisce, quindi, ad una pluralità di soggetti, compiti e
responsabilità ben precisi. In tale quadro vi è dunque la
scuola che è chiamata a realizzare azioni di controllo e di
gestione del fenomeno, sotto l’egida del MIUR, in modo da
contribuire alla formazione di personale specializzato, la
inclusione di un referente per ogni autonomia scolastica,
la promozione di un ruolo attivo degli studenti, oltre a mi-
sure di sostegno e di rieducazione (4).
Come si è anticipato, la legge Ferrara non estende
la propria operatività né al bullismo, né ai maggiorenni.
Quanto al primo prof‌ilo, potrebbe parlarsi di occasione
perduta, nel senso che si tratta pur sempre di illeciti dai
contenuti analoghi, sicché una loro congiunta sistemazio-
ne avrebbe consentito maggiore coerenza sul piano teorico
e applicativo. Siamo qui al cospetto di situazioni, non di
rado incontrollabili, indotte dal modernismo e dalla cadu-
ta delle barriere geograf‌iche. In un’unica cornice avrebbe-
ro pertanto potuto conf‌luire tutti gli illeciti resi possibili
dall’odierno tecnicismo, dai vezzi che vi sono connessi e
che fanno “tendenza”: tra i più inesperti un uso distorto
del cellullare o del computer, specie da parte del capo-
gruppo, diviene moda, ovvero genera inf‌luence e nessun
dubbio v’è che gli inf‌luencers, cattivi maestri, oggi abbon-
dino.
Non a caso, era stata prevista la modif‌ica dell’art. 612
bis c.p. sugli atti persecutori (c.d. stalking) per l’ipotesi
che gli atti medesimi fossero stati compiuti a mezzo stru-
menti telematici, ovvero sostituendo la propria all’altrui
persona ed, in def‌initiva, adottando contegni analoghi a
quelli oggi previsti dal cit. comma 2 dell’art. 1 della L. n.
71/2017. Con la caduta di tale proposta, non ne ha guada-
gnato la chiarezza distintiva nel contesto dei vari modelli
vessatori e tramite il ricorso al c.d. diritto mite, di natura
meramente preventiva e didattica, non si è posto un argi-
ne alle derive pericolose nell’impiego delle comunicazioni
di massa.

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