ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010 - Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3903). (10A13367)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico, danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili nonche' l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari e aerei;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 14 ottobre 2010;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della regione Liguria e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

  2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

  3. Il Commissario delegato in particolare puo' provvedere all'approvazione e alla successiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare di messa in sicurezza della parte terminale del torrente Chiaravagna, elaborato dal comune di Genova.

  4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalita' definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:

    1. la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

    2. la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

    3. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';

    4. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

    5. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;

    6. la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

  5. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

  6. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi alluvionali.

  7. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

    Art. 2

  8. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici...

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