ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2010 - Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa - Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 3915). (11A00006)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa - Carrara;

Considerato che detti eventi hanno provocato nei territori delle predette province, diffusi fenomeni franosi ed una piena significativa e prolungata lungo l'asta del fiume Serchio che hanno generato allagamenti ed isolamenti di centri abitati con conseguente evacuazione degli stessi e perdite di vite umane;

Considerato che gli eventi atmosferici in argomento hanno, altresi', causato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attivita' produttive, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 17 dicembre 2010;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Il Presidente della regione Toscana e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

  2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto secondo un ordine di priorita' definito dal Commissario delegato, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con esplicita indicazione del plafond necessario per la realizzazione degli stessi, deve contenere:

    1. la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

    2. la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

    3. la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in...

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