La tutela del danneggiato e della persona offesa dal reato nel processo penale

AutoreLuigi Favino
Pagine597-599

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@1.1. La legittimazione ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M.

Tra le parti del processo penale a cui il codice garantisce una adeguata tutela c'è anche la persona offesa dal reato, la quale, previa nomina di un difensore, è posta nelle condizioni di seguire direttamente alcuni passaggi dell'intero iter procedimentale. Tale possibilità di intervento si sostanzia non solo nella fase dibattimentale, dove la persona offesa costituitasi parte civile ha le stesse facoltà riconosciute alle altre parti processuali ma anche in quella delle indagini preliminari, nelle quali, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., il soggetto in questione preventivamente avvisato dal P.M. della sua decisione di procedere alla archiviazione, può opporsi alla stessa, indicando, però necessariamente l'oggetto della investigazione suppletiva e gli elementi di prova in grado di suffragarla 1.

A seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione, anche nei processi con il rito del giudice unico si instaura il contraddittorio tra le parti in camera di consiglio, anche se in tale sede il P.M. non compare personalmente; dopo l'udienza il G.I.P. emette un'ordinanza di rinvio a giudizio oppure di archiviazione. Contro quest'ultima decisione è infine possibile ricorrere in Cassazione 1bis, la cui pronuncia avviene sempre in camera di consiglio ma ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p. e che, a seconda dell'esito, può configurarsi o quale sentenza definitiva di archiviazione o come sentenza di annullamento con rinvio ad altro G.I.P. dello stesso ufficio distrettuale per riesaminare la questione.

Come appare evidente da tale succinta analisi, il legislatore ha correttamente provveduto a garantire l'intervento della parte offesa dal reato nel momento cruciale della fase pre-dibattimentale, soprattutto perché è essa stessa titolare di quegli interessi giuridici che l'ipotesi accusatoria reputa violati; la sua partecipazione al procedimento di archiviazione è pertanto correttamente giustificata, atteso il diretto coinvolgimento nella decisione dell'organo giudiziario, volta al proseguimento o alla conclusione dell'azione penale.

La parte offesa può d'altra parte non coincidere con il soggetto denunciante, laddove quest'ultimo, qualora non fosse titolare del bene giuridico leso dalla condotta dell'autore del reato, pur non essendo parte in causa, ha comunque diritto ad una posizione processuale di controllo, per evitare di essere a sua volta perseguito per il reato di calunnia. Anche il soggetto danneggiato, diretto portatore di un danno - occasionalmente offeso dal fatto criminoso 2 - può non coincidere con la persona offesa dal reato: è quanto accade, ad esempio, nei reati contro la pubblica amministrazione, dove il bene tutelato, rappresentato dalla corretta gestione e dalla imparzialità dell'amministrazione nella cosa pubblica, non è in diretta relazione con eventuali interessi di terze persone violati dalla scorretta attività amministrativa, che pure ne sopportano le (dirette) conseguenze. In tali specifici casi può l'ordinamento, nella fase delle indagini preliminari, non riconoscere un'adeguata tutela a questi soggetti, considerato il loro precipuo interesse all'accertamento della responsabilità dell'imputato?

La Suprema Corte, al riguardo, ritiene che nei delitti contro la pubblica amministrazione la qualifica di persona offesa dal reato spetti soltanto a quest'ultima, mentre nessuna facoltà di intervento durante le indagini, e quindi alcuna tutela, è configurabile in relazione alla persona eventualmente danneggiata dalla condotta degli amministratori della cosa pubblica 3. Da tale argomentazione però, discendono gravi e importanti conseguenze, difficilmente condivisibili e giustificabili sul piano logico-giuridico; in coerenza con l'orientamento sopra riferito, infatti, la richiesta di archiviazione da parte del P.M. in materia di reati amministrativi non sarebbe mai concretamente opponibile da parte di soggetti privati, neanche quando la norma violata sia posta esplicitamente a tutela sia dell'interesse della P.A. alla corretta gestione, al buon andamento ed all'imparzialità dell'attività amministrativa, che a quello della persona che viene danneggiata dalla condotta ipotizzata. È sufficiente pensare, ad esempio, alla fattispecie prevista dall'art. 353 c.p. in relazione alla turbata libertà delle gare pubbliche, nella quale gli interessi giuridici tutelati dal legislatore sono proprio quelli prima indicati; è possibile che in tale caso l'imprenditore danneggiato da un'aggiudicazione "truccata" a vantaggio di un concorrente non possa minimamente opporsi alla formulata richiesta di archiviazione di un P.M., tantomeno poi ricorrere in Cassazione per ottenere l'annullamento dell'ordinanmza del G.I.P. che abbia confermato la stessa?

Contro tale orientamento giurisprudenziale si levano autorevoli giuristi 4, convinti che alla persona offesa spettino poteri di impulso processuale proprio nella fase...

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