DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2013, n. 67 - Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi in conto capitale, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'evento siccita' verificatosi dal 14 giugno 2012 al 30 agosto 2012 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1857/2006.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2013) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, ed, in particolare, l'articolo 11 in materia di aiuti per le perdite dovute ad avversita' atmosferiche;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01) ed, in particolare, il punto V relativo alla gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che prevede, tra l'altro, le tipologie di intervento del Fondo di solidarieta' nazionale e il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 102/2004, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, a seguito di eventi meteorici di carattere eccezionale, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle medesime imprese;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, che prevede che le domande devono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di declaratoria del carattere di eccezionalita' dell'evento e di individuazione delle zone interessate di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse...

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