Il danneggiamento di beni culturali alla luce del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio: lineamenti di tutela penale ed aspetti problematici

AutoreVeneto D'Acri
Pagine149-156

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@1. Considerazioni introduttive in tema di tutela dei beni culturali

I beni culturali rappresentano non solo una testimonianza concreta della storia e della civiltà dei popoli, ma anche un fattore di crescita intellettuale ed una ricchezza economica per lo Stato cui appartengono ed è per questo motivo che la loro tutela ha tradizionalmente costituito un preciso compito delle autorità politiche.

Per quanto riguarda l'esperienza giuridica italiana, il primo intervento normativo in materia degno di rilievo si è avuto con la legge 20 giugno 1909, n. 364 1. Successivamente, a distanza di poco più di un quarto di secolo, in un mutato contesto politico-culturale, si è avuto un nuovo intervento di notevole importanza nel settore. Si tratta della legge 10 giugno 1939, n. 1089 2 in tema di ´Tutela delle cose d'interesse artistico e storicoª, la quale, sulla scorta della legge del 1909, ha provveduto a disciplinare in modo più coerente ed organico la materia del patrimonio storico ed artistico e la relativa disciplina di tutela. La legge in parola, oltre a prevedere una serie di prescrizioni a tutela dei beni culturali, ha introdotto un corpus rilevante di disposizioni sanzionatorie, anche di natura penale, dirette ad assicurarne l'osservanza.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana le esigenze di tutela dei beni culturali hanno ricevuto un nuovo e fondamentale impulso. Ed infatti l'art. 9 ha affidato alla Repubblica non solo il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, ma anche quello di provvedere alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. La formulazione di tale disposizione, nell'ambito dei ´Principi fondamentaliª, ha costituito una scelta che caratterizza la Repubblica Italiana come ´Stato di culturaª, che assume tra i compiti essenziali suoi propri quello della promozione, dello sviluppo e della elevazione culturale della collettività, nel cui quadro si inserisce come componente primaria la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio 3.

Le disposizioni di cui al predetto art. 9, fornendo una copertura costituzionale alle esigenze di tutela del patrimonio culturale, hanno avuto perlomeno un duplice effetto sulla materia: da un lato quello di legittimare, sotto una nuova luce di ben più ampio respiro, le disposizioni della legge 1089; dall'altro quello di fungere da stimolo per una riforma complessiva della materia dei beni culturali, nell'ambito della quale avrebbero dovuto trovare riscontro sia le esigenze di valorizzazione che quelle di protezione dei beni culturali. Ma non solo. Sotto l'aspetto della tutela e dei suoi meccanismi, non v'è dubbio che la direttiva costituzionale abbia fornito una nuova e più chiara legittimazione anche allo strumento penale. Ed infatti, se per espresso volere della Costituzione il patrimonio storico ed artistico ed il paesaggio debbono ricevere adeguata protezione, si può certamente concludere - in coerenza con una visione costituzionalmente orientata del bene giuridico - nel senso che il patrimonio culturale della Nazione sia un bene meritevole di protezione anche sul piano penale. Con la consapevolezza, beninteso, che meritevolezza di pena non significa certamente necessità di pena. Sarà infatti rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario la scelta di individuare i modi, le forme e l'intensità della protezione penale da accordare al patrimonio culturale, nel rispetto del principio di ragionevolezza e di necessità di pena e, più in generale, in armonia col principio che vuole il ricorso allo strumento penale come extrema ratio.

Le disposizioni di cui alla legge del 1939, con le successive modifiche ed integrazioni 4, sono state dapprima trasfuse nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico sui beni culturali e ambientali) 5, per poi in larga parte confluire nel Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato di recente con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 6 ed attualmente in vigore. Page 150

@2. I fatti di danneggiamento di beni culturali nel codice penale

A presidio dell'osservanza delle prescrizioni in tema di tutela dei beni culturali, il nostro ordinamento prevede apposite disposizioni sanzionatorie, sia di tipo amministrativo che di natura penale.

Per quanto riguarda, in particolare, la tutela penale del patrimonio culturale a fronte di fatti che ledono o mettono in pericolo i beni culturali nella loro integrità fisica od aspetto esteriore (che per esigenze di sintesi si possono genericamente definire di danneggiamento), l'ordinamento contempla numerose fattispecie incriminatrici, sia nell'ambito del codice penale che nella legislazione speciale.

Sul versante codicistico balzano in primo piano le disposizioni di cui all'art. 635. Il primo comma prevede come delitto e punisce, a querela di parte - con la multa da euro 258,00 ad euro 2.582,00 o la permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni o il lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi - chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibile cose mobili o immobili. Il successivo comma 2, al numero 3), prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità d'ufficio, qualora il fatto sia commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici 7.

Fuori dai casi di danneggiamento di cui alle disposizioni appena segnalate, anche l'art. 639 viene in considerazione ai fini della tutela dei beni culturali. Esso infatti, nell'ipotesi base, punisce, a querela di parte, con la multa fino ad euro 103,00, chiunque deturpa o imbratta cose mobili o immobili, mentre se il fatto viene commesso su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si procede d'ufficio e si applica la pena della multa da euro 258 ad euro 2.582 o della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni o del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi (art. 639, comma 2) 8.

Anche quella di cui all'art. 733 c.p. costituisce una disposizione posta a salvaguardia del patrimonio culturale della Nazione. Infatti essa punisce il proprietario che distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena prevista è quella dell'arresto fino a 1 anno o dell'ammenda non inferiore ad euro 2.065. Tuttavia tale contravvenzione è di difficile verificazione in quanto si applica soltanto se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico della Nazione, fatto questo di difficile verificazione 9.

@3. (segue). ... e nella legislazione speciale

Dalla legge 1089/1939 al nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. - Come è emerso dalle pagine precedenti, fino all'entrata in vigore delle recenti riforme del 1999 e del 2004 e per oltre mezzo secolo, la tutela penale del patrimonio culturale è stata sostanzialmente affidata dalla legge 1089/39. Con riferimento alle tecniche di tutela, quest'ultima si limitava ad assicurare la tutela del patrimonio artistico ´realeª - cioè di quel complesso di beni aventi un intrinseco valore culturale - soltanto con riferimento a taluni beni, sostanzialmente coincidenti con i beni di proprietà pubblica; e mentre per gli altri, e cioè per quelli di proprietà privata, attuava un sistema di tutela soltanto del patrimonio artistico ´dichiaratoª, riferito cioè alle sole cose di interesse storico o artistico, il cui valore culturale fosse già stato riconosciuto con un formale provvedimento amministrativo successivamente notificato all'interessato 10.

Anche per i fatti di danneggiamento previsti e puniti dalla legge in esame si seguiva questa sorta di doppio binario. Ed infatti in taluni casi si attuava una tutela penale diretta dei beni (come ad esempio nel caso di distacco di affreschi, stemmi, graffiti previsti dall'art. 13 e puniti a norma dell'art. 59), a prescindere dal fatto che il loro valore culturale fosse stato dichiarato e notificato. In altri casi, invece, ai fini della punibilità della condotta era indispensabile la notifica, come nel caso di demolizione, rimozione, modificazione o restauro, senza l'autorizzazione del Ministro, di cose di interesse storico o artistico appartenenti a privati (art. 12).

In ordine alla tecnica di formulazione, si evidenzia che mentre talune fattispecie erano costruite quali reati di danno (ad esempio quella della ´demolizioneª di beni di interesse storico-artistico), cosicché ai fini della punibilità era necessario accertare, oltre alla condotta tipica, anche l'evento dannoso ad essa eziologicamente ricollegabile, in altri casi la soglia di punibilità veniva anticipata alla semplice messa in pericolo del bene protetto (come nel caso di cui all'art. 11, comma 2, che vietava di adibire le cose di interesse storico-artistico ad usi non compatibili con il loro carattere oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione od integrità). Ed ancora, altre fattispecie punivano addirittura la disubbidienza come tale (si pensi al caso di cui all'art. 12, comma 2 che imponeva al privato di dare notizia alla soprintendenza del trasporto di cose mobili per cambiamento di dimora).

Nell'ambito della legge in parola, i singoli fatti di danneggiamento o comunque di messa in pericolo dei beni culturali erano previsti dagli artt. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 - collocate nel capo secondo della L. 1089/39 recante ´Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle coseª - mentre il relativo trattamento sanzionatorio era contemplato dall'art. 59 (come successivamente sostituito dall'art. 16 L. 44 del 1975) - posto nel capo settimo relativo alle ´Sanzioniª - il quale così disponeva: ´chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno Page 151 e con l'ammenda da lire...

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