Dalla somministrazione al distacco
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 123-134 |
123
Capitolo 5
5
DALLA SOMMINISTRAZIONE
AL DISTACCO
1
Evoluzione normativa
In passato, la L. n. 1360/1960 vietava la fornitura di manodopera, sanzio-
nandola con la costituzione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore e
utilizzatore effettivo della sua attività.
Il divieto si spiegava in base al principio elementare secondo il quale da-
tore di lavoro può essere solamente colui che effettivamente utilizza le
prestazioni lavorative, mentre nella fornitura di manodopera colui che
formalmente appare come datore di lavoro assume il lavoratore soltanto
per avviarlo presso un utilizzatore il quale ne organizza e dirige la pre-
stazione lavorativa (somministrazione di manodopera), oppure, pur
dirigendo e organizzando le prestazioni dei lavoratori, svolge però un ser-
vizio riguardante l’attività imprenditoriale del committente utilizzatore
(appalto di manodopera).
Nel primo caso, viene fornita manodopera “da organizzare”, e nel secondo
caso manodopera “organizzata”.
La L. n. 196/1997 (cd. “pacchetto Treu”) aveva incrinato il sistema previ-
gente, riconoscendo legittimità alla fornitura di prestazioni di lavoro (cd. la-
voro interinale), che tuttavia costituiva un’eccezione consentita soltanto in
presenza di esigenze temporanee specificate dalla contrattazione collettiva.
L’espressa abrogazione del divieto di interposizione e appalto contenuto nel-
la normativa previgente è infine intervenuta a seguito della riforma Biagi,
che disciplina la somministrazione di prestazioni di lavoro (che si sostitui-
sce alla fornitura di lavoro temporaneo prevista dalla L. n. 196/1997) e la
276/2003. La possibilità per le imprese utilizzatrici di ricorrere ai contratti
di somministrazione, dunque, è attualmente riconosciuta per qualsiasi esi-
genza e senza più il rispetto di alcuna casistica contenuta nella legge o nei
contratti collettivi.
Divieto di
interposizio-
ne e appalto
Abrogazione
del divieto
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