DELIBERA 21 ottobre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, concluso, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013 con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato (pos. 1879/12). (Delibera n. 13/325). (13A10637)

LA COMMISSIONE Premesso: che la SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Gallo, T.U.A, Giamporcaro e Sarp), svolge attivita' di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013, la SAIS Trasporti S.p.A., le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, quest'ultima assistita dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con note del 18 luglio 2012, prot. n. 435/12/DG, e 6 giugno 2013, prot. n. 326/13/DG, la SAIS Trasporti S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10496, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero...

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