DECRETO 27 novembre 2013 - Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A00396)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;

Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e delle modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;

Visto il comma 6 del citato art. 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti;

Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze...

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