DELIBERA 30 settembre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012 con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A. (pos. 863/12). (Delibera n. 13/290). (13A10635)

LA COMMISSIONE Premesso: che la FERROVIENORD S.p.A. di Milano (ex FNME S.p.A. di Milano) e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico extraurbano, a servizio delle province di Milano, Brescia, Como, Novara e Varese;

che la Commissione, con delibera del 12 dicembre 1996, n. 96/220, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 30 giugno 1993, da FNME S.p.A. di Milano (ora FERROVIENORD S.p.A.) con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL e le R.S.A., al quale ha aderito, in data 20 maggio 1994, la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale COMU-FNME;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, e della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata dalla Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70), le parti hanno ritenuto necessario adeguare il testo del predetto Accordo, al fine di recepire le modifiche e le integrazioni in esse contenute;

che la TRENORD S.r.l. di Milano, vettore di trasporto pubblico locale che opera anche sulla rete di FERROVIENORD S.p.A., ha sottoscritto, in data 24 gennaio 2012, con le Segreterie regionali della Lombardia/territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti, un protocollo transitorio sulle relazioni industriali;

che, nell'ambito del predetto protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalita' e, piu' in generale, alla normativa attinente l'esercizio del diritto di sciopero, la TRENORD S.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per il Gruppo FS, dall'Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario;

che, in data 22 febbraio 2012, la TRENORD S.r.l. ha avanzato, nei confronti della FERROVIENORD S.p.A., formale richiesta di modifica delle fasce orarie di garanzia, contenute nell'Accordo del 30 giugno 1993/20 maggio 1994, al fine di uniformarle alla disciplina applicata ai sensi del CCNL delle Attivita' Ferroviarie, come recepito dalla medesima TRENORD S.r.l. nel citato protocollo...

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