LEGGE REGIONALE 9 agosto 2011, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 agosto 2011)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) e successive modificazioni ed integrazioni).

  1. Il titolo della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 'Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d'impresa'.

    Art. 2

    Modifiche dell'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    '1. La presente legge disciplina, nell'ambito della piu' generale azione di sostegno allo sviluppo dell'economia regionale, le modalita' di individuazione e gli interventi a supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti di imprese, nonche' le modalita' di elaborazione delle scelte strategiche e degli strumenti per favorire lo sviluppo locale.'.

  2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: 'o meta distretti'.

  3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti:

    'b-bis) lo sviluppo delle reti di imprese costituite secondo il 'Contratto di rete' ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

    b-ter) altre forme di aggregazione produttiva previste dalla presente legge.'.

  4. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. La Giunta regionale, in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, definisce le modalita' di applicazione degli strumenti di politica industriale previsti dalla presente legge e puo' riconoscere altre forme di aggregazione produttiva definendone i modelli di costituzione.'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni) 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente:

    'Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

    1. distretto industriale: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla specializzazione produttiva nel settore;

    2. distretto tecnologico: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato dalla presenza di imprese aventi forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;

    3. meta distretto: struttura produttiva di eccellenza, composta da aree produttive anche distanti tra loro, caratterizzate da un'elevata interazione fra esse, in cui si concentrano imprese di una stessa filiera o settore produttivo, con forti legami esistenti o potenziali con il mondo della ricerca e dell'innovazione;

    4. aggregazione di filiere produttive: insieme di imprese variamente specializzate, manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attivita' tra loro collegate e integrate;

    5. rete di imprese: aggregazione funzionale tra imprese che risponde alla necessita' di controllare tutte le fasi della filiera o della catena del valore, sviluppando accordi con imprese industriali;

    6. rete di subfornitura: aggregazioni funzionali tra imprese che hanno lo scopo di creare...

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