Da Cenerentola a Matrigna? Per una nuova scienza penale dei valori e dei diritti

AutoreIvan Borasi
Pagine501-503
501
Rivista penale 5/2015
Varie
da cenerentoLa
a matrigna?
per una nuova scienza
penaLe dei vaLori
e dei diritti
di Ivan Borasi
Al f‌ine di una rinnovata complessione tra le fondamen-
tali branche del diritto penale, id est sostanziale e pro-
cessuale, mette conto osservare come il tema dialogico,
e quindi vivente, stia assumendo un valore sempre più
dirimente, in particolar modo nel rapporto tra gli organi
giurisdizionali primari (1); questa nuova stagione di con-
nessioni dinamiche, può leggersi come f‌iglia dell’esigenza
di trovare un punto di incontro applicativo delle espres-
sioni del diritto tutte, al f‌ine di ottenere il miglior risultato
possibile in chiave di tutela effettiva (2).
In puncto, prodromico, anzi è meglio dire a complemen-
to, rispetto alla normazione positiva, ed alla giurispruden-
za, sta la dottrina, troppo spesso dimenticata, quasi “snob-
bata” nella propria funzione di indirizzo e conduzione del
sapere giuridico, in quanto fulcro dell’analisi interpretati-
va prima, ed applicativa poi, del diritto positivo.
Sullo sfondo di queste considerazioni, si poggia il dif-
f‌icoltoso, o è meglio dire burrascoso, legame tra il diritto
penale sostanziale ed il diritto penale processuale, dove il
secondo storicamente ha, con grossa diff‌icoltà (3), con-
quistato una distinzione dal primo (4), anche sul piano
dell’insegnamento accademico (5).
La parabola della scienza del processo penale in uni-
versità, può essere considerata lo specchio della proble-
matica, non solo classif‌icatoria, nel raccordo colla scienza
del diritto penale sostanziale (6); la diff‌icile conquista di
autonomia didattica della prima sul piano storico (7), non
rappresenta altro che l’espressione di una chiara preva-
lenza del dato pena, rispetto all’elemento regole, nell’ap-
plicazione f‌inale (8).
Per la teoria classica del processo, il fondamento dello
stesso è dato da un giuoco di equilibri tra azione, di parte,
e giurisdizione, terza (9), formanti rapporti giuridici, ma-
teriali e processuali, che vengono regolati, nell’attuazione
f‌inalistica, dalla tecnica procedurale, o meglio dire dalla
scienza processuale, in quanto entrati in una dimensione
lato sensu patologica (10).
La visione prevalente nel passato, vedeva nel problema
della pena, in quanto strettamente correlata alla libertà
personale, l’unica quaestio veramente degna di nota (11);
l’esperienza evolutiva della dottrina e della giurispruden-
za sul punto, passando ad una visione di giurisdizione
sempre più ancorata alla tutela dei diritti (fondamentali)
in chiave dialogica tra i soggetti e le Corti, potrebbe aver
trasformato una Cenerentola (12) in Matrigna (13).
Occorre però fare un passo indietro, e notare come
spesso si sia, nell’analisi dogmatica, equivocato il rapporto
tra la pena ed il diritto processuale (14); occorre infatti
distinguere il reato, sul piano statico, certamente appan-
naggio del diritto materiale, dalla pena, come sanzione
irrogata in concreto dal giudice nel processo, riportante
principalmente alla logica processuale sul piano dinamico
(15). In altre parole, mentre la fattispecie astratta, nella
sua conformazione codicistica, riporta al diritto penale
materiale, la sanzione irrogata in concreto ha un legame
fortissimo con il diritto processuale; ciò non vuole, peral-
tro, signif‌icare che non vi possano essere commistioni di
principi, e regole, dei vari ambiti da relazionarsi (16).
In puncto, in chiave evolutiva, deve aversi chiaro come,
leggere il diritto, ed i principi ad esso correlati, in modo
schematico, rischia di confondere i punti di vista; prae-
sertim, semplicemente allocare dei dogmi, sulla base di
una previa classif‌icazione astratta, rischia di condurre a
risultati abnormi, in quanto i principi e le regole devono
esse stesse indirizzare l’applicazione.
Il rapporto tra la procedura penale, rectius il diritto
processuale penale (17), ed il diritto penale sostanziale,
classicamente viene analizzato accentuando l’importanza
dell’oggetto di tutela specif‌ico, oltre la relazione dei sog-
getti chiamati a rapportarsi con lo stesso, signif‌icando che
il secondo utilizza la pena come strumento, ed il primo le
regole processuali come mezzo (18), entrambi al f‌ine di
una tutela f‌inale giusta ed equa (19).
Oggidì, fra diritto penale sostanziale e diritto proces-
suale, la commistione è talmente forte (20) che, il mezzo
f‌inisce per inglobare lo strumento, in quanto in grado au-
tonomamente di potenziarlo o indebolirlo.
Già il CARNELUTTI, ha magistralmente insegnato
come il diritto penale possa vedersi in uno studio della
malattia, mentre il diritto processuale in uno studio della
medicina, dove entrambi facenti parte del genus patologia,
ed il primo comunque porzione del secondo (21).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT