D.L.vo 13 settembre 2013, n. 108
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11/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
III
D.L.vo 13 settembre 2013, n. 108. Disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE)
n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 227 del 27 settembre 2013).
1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto reca la disci-
plina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denomina-
to “regolamento”.
2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si applicano le de-
finizioni di cui all’articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre
le seguenti ulteriori definizioni:
a) “impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di
protezione antincendio che contengono sostanze controllate”:
persona fisica o giuridica proprietaria dell’apparecchiatura o
dell’impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’apparec-
chiatura o dell’impianto;
b) “contenitore”: contenitore utilizzato per il trasporto o lo
stoccaggio delle sostanze controllate;
c) “contenitori non riutilizzabili”: rientrano in tale categoria i
contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
3. (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17
del regolamento in materia di produzione, immissione sul mer-
cato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette
sul mercato, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 9 del re-
golamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze control-
late, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con
l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino a 120.000 euro.
4. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 del regola-
mento in materia di immissione sul mercato di sostanze control-
late in contenitori non riutilizzabili). 1. Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze
controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, in
contenitori non riutilizzabili è punito con l’arresto fino a tre anni
e con l’ammenda fino a 150.000 euro.
5. (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del
regolamento in materia di immissione sul mercato, importazio-
ne ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono
o dipendono da sostanze controllate). 1. Salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad ecce-
zione dell’ipotesi di cui all’articolo 9 del regolamento, importa o
esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparec-
chiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di
cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l’arresto
fino a due anni e con l’ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio
contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4),
del regolamento, è punito con l’arresto fino ad un anno e con
l’ammenda fino a 100.000 euro.
6. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del rego-
lamento in materia di produzione, immissione sul mercato e
uso come materia prima di sostanze controllate). 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mer-
cato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del re-
golamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi
di etichettatura previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regola-
mento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
7. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regola-
mento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso
di sostanze controllate come agenti di fabbricazione). 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul
mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del
regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere
agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 8, paragrafo 3,
del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
8. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 10 del rego-
lamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di
analisi di sostanze controllate). 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze con-
trollate, di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi
essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli
obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 10, paragrafo 3, del
regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o
immette sul mercato sostanze controllate, di cui all’articolo 3,
punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi,
per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi
ai requisiti previsti dall’allegato V del regolamento, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 100.000 euro.
9. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 11 del regola-
mento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di
idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluoro-
carburi). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette
sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati
per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di re-
frigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore, senza
adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall’articolo 11,
paragrafi 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di
pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non
ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 7, primo
periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una san-
zione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idro-
clorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o as-
sistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
d’aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui
all’articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 60.000 euro.
10. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14 del rego-
lamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazio-
ne industriale). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produt-
tori, titolari di una licenza di cui all’articolo 10, paragrafi 6 e 8,
del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui
all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro
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