D.P.C.M. 10 luglio 2012

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Arch. loc. e cond. 3/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.P.C.M. 10 luglio 2012. Piano nazionale di edilizia abi-
tativa di cui all’articolo 11 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
42 del 19 febbraio 2013).
(Articolo unico). Il regolamento del fondo immobiliare
chiuso di cui all’art. 11, comma 1, dell’allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, è
modif‌icabile prevedendo il superamento del limite massi-
mo del 40% per le partecipazioni da acquisire nell’ambito
degli investimenti locali. Tale limite può essere innalzato
in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori
dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la neces-
sità di salvaguardare la partecipazione di capitali privati
negli investimenti locali.
II
D.M. 7 gennaio 2013. Disposizioni concernenti la comu-
nicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo
di persone alloggiate in strutture ricettive (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 14 del 17 gennaio 2013).
1. (Comunicazione giornaliera). 1. Le generalità delle
persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui al-
l’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modif‌icazioni, vengono trasmesse a cura dei gesto-
ri delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo
delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per
soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmen-
te competenti secondo le modalità previste dai successivi
articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. (Trasmissione della comunicazione con mezzi infor-
matici/telematici). 1. I gestori delle strutture ricettive
devono produrre specif‌ica domanda alla questura della
provincia in cui hanno sede le predette strutture. La que-
stura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria
certif‌icazione digitale, esclusivamente all’inserimento, in
un apposito sistema web oriented esposto su rete internet,
dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo
i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricet-
tiva può anche trasferire, direttamente nell’applicazione,
i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi
a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2
dell’allegato tecnico.
2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclu-
sivamente nel sistema della questura territorialmente
competente. I dati da trasmettere in via informatica/tele-
matica sono quelli indicati al punto 1 dell’allegato tecnico
al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti
effettuati con le modalità di cui al presente articolo,
può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura
ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 del-
l’allegato tecnico e vale come attestazione dell’avvenuto
adempimento.
3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica,
che non consenta la trasmissione dei dati con la moda-
lità descritta nel presente articolo deve essere, con ogni
mezzo, tempestivamente comunicato alla questura ter-
ritorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve
provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera
secondo le ulteriori modalità individuate dall’art. 3 del
presente decreto.
3. (Trasmissione della comunicazione mediante fax o
posta elettronica certif‌icata). Nei casi in cui sussistano
problematiche di natura tecnica al sistema web che im-
pediscano la trasmissione secondo le modalità previste al
precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei
soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a
mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certif‌icata alla
questura territorialmente competente.
I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica
certif‌icata sono quelli indicati al punto 1 dell’allegato
tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un
elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta de-
gli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente
articolo, è def‌inita rispettivamente al punto 3.2 dell’allega-
to tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax
e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la
trasmissione a mezzo posta elettronica certif‌icata.
4. (Modalità di conservazione ed accesso ai dati). 1. I dati
acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente
decreto sono conservati in una struttura informatica, logi-
camente separati per ciascuna Questura, presso il Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
2. Titolare del trattamento dati è il Ministero dell’In-
terno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Respon-
sabile del trattamento dei dati è la Direzione Centrale
per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso
Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli

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