D.L. 15 ottobre 2013, n. 120

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Arch. loc. e cond. 1/2014 97
I
D.L. 15 ottobre 2013, n. 120. Misure urgenti di riequilibrio della
f‌inanza pubblica nonchè in materia di immigrazione (Suppl.
ord. alla Gazzetta Uff‌iciale - n. 242 del 15 ottobre 2013) converti-
to, con modif‌icazioni, nella L. 13 dicembre 2013, n. 137 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 293 del 14 dicembre 2013).
(Estratto)
2 bis. (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da
contratti di locazione). 1. Anche ai f‌ini della realizzazione degli
obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma
5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti locali, nonchè gli organi costituzionali nell’ambito della pro-
pria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre
2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso è
stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole
difformi previste dal contratto.
II
Ris. (Ag. entr.) 22 novembre 2013, n. 83/E. Registrazione con-
tratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di
allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE).
Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di
conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai f‌ini
dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di
prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai con-
tratti di locazione.
I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modif‌iche in-
trodotte con l’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
che ha riformulato l’articolo 6 del D.L.vo 19 agosto 2005, n.192,
in materia di “Attestato di prestazione energetica, rilascio e
aff‌issione”.
In particolare, l’articolo 6 del D.L.vo n. 192 del 2005 prevede,
al comma 3, che “Nei contratti di vendita, negli atti di trasferi-
mento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di loca-
zione di edif‌ici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione ener-
getica degli edif‌ici”.
Il successivo comma 3-bis dell’articolo 6 stabilisce, inoltre,
che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato
al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità
degli stessi contratti”.
Tale disposizione stabilisce, pertanto, che gli obblighi di al-
legazione dell’attestato di prestazione energetica sorgono anche
con riferimento ai contratti di locazione.
In considerazione della introduzione dell’obbligo di allegazio-
ne dell’attestato di prestazione energetica al contratto di loca-
zione, a pena di nullità dello stesso, si chiede se detto obbligo
esplichi effetti anche ai f‌ini della registrazione del contratto di
locazione.
A parere degli istanti, detta previsione ha effetti sulla validità
del contratto concluso, potendone determinare la nullità, ma
non dovrebbe assumere rilevanza ai f‌ini dell’imposta di registro.
In ogni caso, qualora questa Agenzia ritenga comunque obbli-
gatoria la registrazione dell’attestato di prestazione energetica
unitamente al contratto di locazione, si chiede di conoscere se
tale attestato possa essere presentato in copia semplice o se
debba essere presentato in copia conforme all’originale.
Gli istanti chiedono, inf‌ine, quale sia il trattamento da riser-
vare, ai f‌ini dell’imposta di bollo, a tale attestazione.
Con riferimento ai quesiti formulati, si rileva che, in linea
generale, le regole da seguire per la registrazione degli atti sono
dettate dall’articolo 11 del Testo unico dell’imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).
Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del pre-
detto articolo 11 stabilisce che la richiesta di registrazione di
un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa
applicazione dell’imposta se si tratta:
- di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotograf‌ie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione.
In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i
soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione pos-
sono presentare in allegato l’attestato di prestazione energetica.
In tal caso, l’Uff‌icio dell’Agenzia procederà alla registrazione
del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applica-
zione dell’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra
tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione.
L’attestato di prestazione energetica rilasciato dal profes-
sionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non
può, infatti, essere ricondotto nell’ambito delle previsioni recate
dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR.
Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti
di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazio-
ni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di
trasmettere gli allegati.
Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agen-
zia ha precisato che “questi ultimi possono essere presentati,
insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto
restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, in for-
ma cartacea”. Verif‌icandosi tale evenienza, i contribuenti che
producono, in forma cartacea presso l’Uff‌icio dell’Agenzia delle
entrate, l’attestato di prestazione energetica allegato ad un con-
tratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti
alla corresponsione dell’imposta di registro.
Al riguardo, appare, inoltre, opportuno precisare che in capo
ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un
obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso
che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso è
Legislazione
e documentazione

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