D.M. (Min. trasp.) 6 novembre 2013
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 6 novembre 2013. Modifiche in materia
di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e
di verifica delle capacità dei comportamenti per il con-
seguimento delle patenti di guida delle categorie C1,
C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 18 del 23 gennaio 2014).
1. (Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 8 gennaio 2013). 1. All’art. 1 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8
gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2:
1) la parola «La» è sostituita dalle seguenti «Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 bis, la»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011» sono inserite le
seguenti: «, e successive modificazioni».
b) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «n. 59 del 2011», sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) al comma 5:
1) le parole «Qualora in» sono sostituite dalle seguenti
«Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 bis, qualora il»;
2) dopo le parole: «n. 59 del 2011», ovunque ricorrano,
sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni».
2. (Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013). 1. All’art. 2,
comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011»
sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.
59 del 2011, e successive modificazioni».
3. (Modifiche all’art. 3 del decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 ed introduzione
dell’art. 3 bis). 1. All’art. 3, comma 1, del decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «La» è sostituita dalle seguenti: «Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 3 bis, la»;
b) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011»
sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.
59 del 2011, e successive modificazioni».
2. Dopo l’art. 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Disciplina delle patenti di categoria C1 e
C1E, con codice 97). - 1. I candidati al conseguimento del-
la patente di guida della categoria C1, anche speciale, che
non rientrano nel campo di applicazione del regolamento
(CEE) n. 3821/85, sono esonerati:
a) dal provare la propria conoscenza delle materie
elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell’allegato II, paragrafo
I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e succes-
sive modificazioni;
b) dal sostenere la prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti di cui al punto 8.1.4 del predetto allegato,
limitatamente alla parte relativa al controllo ed impiego
dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)
2. Sulle patenti conseguite ai sensi del comma 1 è ap-
posto il codice unionale 97.
3. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97,
anche speciale, che intende conseguire una patente di
categoria C1, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie
elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 dell’allegato II, paragrafo
I, lettera A, del decreto legislativo n. 59 del 2011, e succes-
sive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui al
punto 8.1.4 dell’allegato II, paragrafo I, lettera A, del decreto
legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, limita-
tamente alla parte relativa al controllo ed impiego dell’appa-
recchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifica-
zioni, il titolare di patente di categoria C1E, con codice
97, che intende conseguire una patente di categoria C1E,
deve previamente conseguire la patente di categoria C1,
sostenendo le prove di cui al comma 3.
5. Il titolare di patente di categoria C1, con codice 97,
anche speciale, che intende conseguire una patente di
categoria C, anche speciale, deve:
a) dimostrare la propria conoscenza delle materie
elencate ai punti da 4.1.1. a 4.1.3 e da 4.2.1 a 4.2.8, dell’al-
legato II,paragrafo I, lettera A, del decreto legislativo n. 59
del 2011, e successive modificazioni;
b) sostenere la prova di verifica delle capacità di cui
all’art. 2, su veicolo specifico. Si applicano le disposizioni
di cui all’art. 2, commi 2 e 3.
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