D.M. (Min. trasp.) 9 agosto 2013, n. 110

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leg
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.M. (Min. trasp.) 9 agosto 2013, n. 110. Regolamento
recante norme per la progressiva dematerializzazione
dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzio-
ne degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di
cui all’articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 232 del 3
ottobre 2013).
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente decreto si inten-
dono per:
a)”dematerializzazione dei contrassegni”: la sostituzio-
ne dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con siste-
mi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la
connessione con la banca dati di cui alla lettera c), anche
mediante l’utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di control-
lo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
del codice della strada, approvati od omologati ai sensi
dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, la corrispondenza dei dati relativi al veicolo
con l’esistenza e la validità della copertura assicurativa
obbligatoria;
b)”processo di dematerializzazione”: l’insieme dei pro-
cessi organizzativi e tecnici tesi alla progressiva demate-
rializzazione dei contrassegni;
c)”banca dati”: quella costituita presso il Centro ela-
borazione dati della Direzione generale per la motoriz-
zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
alimentata dalle informazioni contenute nell’Archivio na-
zionale dei veicoli e nell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992, nonchè dalle informazioni e dai
dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati
istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi
alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle
coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore;
d)”sistemi elettronici o telematici”: il complesso delle
procedure e tecnologie utilizzate per la progressiva dema-
terializzazione dei contrassegni;
e)”impresa di assicurazione”: quella con sede legale
nel territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell’ar-
all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto;
quella con sede legale in un altro Stato membro dello
Spazio Economico Europeo abilitata ai sensi degli articoli
23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio
della Repubblica all’esercizio dell’assicurazione nel ramo
r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di pre-
stazione di servizi, nonchè quella con sede legale in uno
Stato terzo, autorizzata ai sensi dell’articolo 28 del decreto
legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica
all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto in
regime di stabilimento.
2. (Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza). 1. Il
presente regolamento def‌inisce le modalità per la progres-
siva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione
per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivan-
ti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attra-
verso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o
telematici, così come previsto dall’articolo 31 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modi-
f‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Il processo di dematerializzazione si conclude entro
due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento
con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo
di esposizione del contrassegno di cui all’articolo 127 del
3. Entro il termine previsto dal successivo articolo 4,
comma 1, lettera e), la corrispondenza dei dati relativi
al veicolo con l’esistenza e la validità della copertura as-
sicurativa obbligatoria, potranno essere verif‌icate anche
mediante l’utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di con-
trollo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
del codice della strada approvati od omologati ai sensi
dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
3. (Banca dati). 1. Presso la Direzione generale per la Mo-
torizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è istituita la banca dati di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c).
2. Al f‌ine di garantire la completa dematerializzazione
dei contrassegni di cui all’articolo 2, comma 1, nonchè
la successiva operatività dei sistemi di controllo previsti
dall’articolo 31, comma 3, del decreto legge n.1 del 2012,
la banca dati è alimentata in tempo reale, all’atto del
rilascio del certif‌icato di assicurazione, di cui all’articolo
ogni caso, entro il termine di decorrenza della copertura
di cui all’articolo 1901 del codice civile, nonchè all’atto
della sospensione o dell’eventuale scadenza anticipata
delle coperture assicurative della responsabilità civile per
la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento
provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o,
ferma restando la loro responsabilità e garantendo co-
munque la veridicità, tempestività e validità delle infor-
mazioni, per il tramite degli intermediari di assicurazione
che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento
web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Mini-
stero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi,
in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di
assicurazione.

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