D.M. (Min. trasp.) 26 maggio 2014

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7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
2 bis. La regione Lombardia può derogare per ciascuno de-
gli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell’
articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande
evento EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta
misure alternative di contenimento della spesa corrente al f‌ine
di compensare il maggior esborso per le f‌inalità di cui al periodo
precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di ri-
duzione dei costi, così come stabilito dal medesimo articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
III
D.M. (Min. trasp.) 15 maggio 2014, n. 84. Regolamento recante
il differimento del termine di entrata in vigore delle disposi-
zioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante norme in materia di
approvazione nazionale di sistemi ruota, nonchè procedure
idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione
o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in
circolazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 128 del 5 giugno
2014).
1. 1. Il termine indicato all’articolo 10, comma 2, del decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescri-
zioni recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n.
20, è differito al 31 dicembre 2014.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica
italiana.
IV
D.M. (Min. trasp.) 26 maggio 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e
alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie (Gazzetta Uff‌icia-
le Serie gen. - n. 134 del 12 giugno 2014).
1. Sono vietati l’aff‌lusso e la circolazione sulle isole del comu-
ne di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non sta-
bilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il se-
guente calendario:
dal 14 giugno 2014 al 31 ottobre 2014 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 divieto per l’isola di
Alicudi;
dal 1° luglio 2014 al 30 settembre 2014 divieto per le isole di
Lipari, Vulcano e Filicudi
2. Nei periodi di cui all’art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli appo-
siti stalli dell’area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ci-
clomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l’anno
2013, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manife-
stazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di
volta in volta, secondo le necessità;
4) ai veicoli delle forze dell’ordine.
B) Lipari - Vulcano
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all’esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comu-
nali delle imposte di nettezza urbana per l’anno 2013, limitata-
mente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L’iscrizione deve
essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certif‌icato
rilasciato dal Comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera
o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all’interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio pri-
vato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione
dovrà essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimo-
strino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazio-
nino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematograf‌ico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri
funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali.
C) Filicudi
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematograf‌ico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovran-
no dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà
essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo.
3. Sulle isole anzidette possono aff‌luire gli autoveicoli che tra-
sportano invalidi, purchè muniti dell’apposito contrassegno pre-
dicembre 1992, n. 495 e successive modif‌iche ed integrazioni, ri-
lasciato da una competente autorità italiana o estera.
4. Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto
di accesso di cui al presente decreto.
5. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti al presente decreto è pu-
nito con la sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2,
dell’art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli
aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in da-
ta 19 dicembre 2012.
6. Il Prefetto di Messina è incaricato dell’esecuzione e della as-
sidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

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