D.M. (Min. trasp.) 6 febbraio 2014

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3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2. L’istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richie-
dente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata
al responsabile di cui all’art. 25 del presente regolamento,
secondo le modalità operative che saranno individuate nel
programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
3. L’IVASS, entro trenta giorni, procede alla pubblica-
zione nel sito dei dati e delle informazioni previste nel
presente regolamento o eventualmente nel programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, dandone comu-
nicazione all’interessato, o indica il collegamento iperte-
stuale a quanto richiesto, qualora il dato o l’informazione
risultino già pubblicati ai sensi del presente regolamento.
24. (Differimento nella pubblicazione di informazioni,
dati e documenti). 1. L’Istituto può differire, totalmente o
parzialmente, o omettere, la pubblicazione di informazio-
ni, dati e documenti altrimenti prevista dal presente rego-
lamento nel caso di esigenze di riservatezza o di segreto
previste dall’ordinamento, adottando provvedimento mo-
tivato, nonchè in caso di impedimenti di natura tecnica,
fornendo sul sito istituzionale apposita comunicazione.
TITOLO III
IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
25. (Responsabile per la trasparenza). 1. Il responsabile
viene nominato con atto formale dell’IVASS. Il nominativo
del responsabile è indicato nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e nella sezione del sito istituzio-
nale denominata «Amministrazione trasparente».
2. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di indi-
rizzo, di coordinamento e di controllo sull’adempimento, da
parte dei titolari delle unità organizzative, degli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente regolamento, verif‌icando
la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informa-
zioni pubblicate nonchè segnalando agli organi dell’IVASS ed
alla commissione di disciplina dell’Istituto i casi di mancato
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
3. Il responsabile provvede all’aggiornamento del pro-
gramma triennale per la trasparenza e l’integrità, riferisce
annualmente agli organi dell’Istituto in ordine all’assolvi-
mento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente
regolamento ed assicura la regolare attuazione dell’acces-
so civico.
4. I titolari delle unità organizzative garantiscono, cia-
scuno per le informazioni, i dati e i documenti di propria
competenza, il tempestivo e regolare f‌lusso delle informa-
zioni da pubblicare.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
26. (Entrata in vigore e pubblicazione). 1. Il presente re-
golamento entra in vigore entro trenta giorni successivi
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica italiana ed è reso altresì disponibile nella
sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazio-
ne trasparente».
VIII
D.M. (Min. trasp.) 6 febbraio 2014 Sospensione dell’eff‌i-
cacia delle previsioni di cui all’articolo 4, commi da 3
a 5, del decreto 8 luglio 2013, recante attuazione del-
l’articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di autotrasportatore (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 40 del 18 febbraio 2014).
(Articolo unico). 1. È sospesa l’eff‌icacia delle disposizioni
recate dall’articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto dirigenzia-
le prot. 79 del 8 luglio 2013 - pubblicato nella Gazzetta Uf-
f‌iciale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2013
- f‌ino alla data che sarà stabilita con successivo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli
del decreto dirigenziale di cui al comma 1, ed in partico-
lare l’obbligatorieta’ di utilizzare i nuovi quesiti e tipi di
esercitazione scaricabili dal sito del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aggiornati in esito alle modif‌iche
normative sulle materie di esame, le autorita’ competenti,
in attesa della def‌inizione di nuove modalita’ di sommini-
strazione dei quesiti per l’esame per il conseguimento
dell’attestato di idoneita’ professionale di autotrasporta-
tore disporranno autonomamente per lo svolgimento delle
prove di esame stesse.
Il presente decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Uff‌icia-
le della Repubblica Italiana.
IX
Reg. (UE) 11 febbraio 2014, n. 136. Modif‌ica della diretti-
va 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione
riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commer-
ciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e del regolamento (UE)
n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le
emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) (Gazzetta Uff‌icia-
le U.E. n. L43 dell’ 11 febbraio 2014).
1. (Modif‌iche della direttiva 2007/46/CE). Gli allegati I,
III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modif‌icati
conformemente all’allegato I del presente regolamento.
2. (Modif‌iche del regolamento (CE) n. 692/2008). Il rego-
lamento (CE) n. 692/2008 è così modif‌icato:
1) All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 37, 38,
39 e 40:
«37. “potenza netta”: la potenza ottenuta sul banco di
prova all’estremità dell’albero motore o di un organo equi-
valente, alla velocità o regime corrispondente del motore
con i dispositivi ausiliari, sottoposta a prova a norma del-
l’allegato XX (misurazione della potenza netta del motore,
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti
di un gruppo motopropulsore elettrico), e determinata
nelle condizioni atmosferiche di riferimento;

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