D.M. (Min. trasp.) 12 dicembre 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 12 dicembre 2013 Recepimento della diretti-
va 2013/47/UE, recante modif‌ica all’allegato II della direttiva
2006/126/CE e successive modif‌icazioni, in materia di paten-
te di guida . (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 7 del 10 gennaio
2014).
1. (Modif‌iche all’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 25 febbraio 2013, in materia di disposizioni
di attuazione relativamente al motociclo di categoria A ). 1. Al-
l’art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento
della direttiva 2012/36/UE, le parole: «entro e non oltre il 31 di-
cembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il
31 dicembre 2018».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana.
II
Reg. (Ivass) 17 dicembre 2013, n. 4 Regolamento in materia di
liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicura-
zione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento
e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa)
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle
assicurazioni private . (Gazzetta uff‌iciale Serie gen. - n. 7 del
10 gennaio 2014).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. (Fonti normative). Il presente Regolamento è adottato ai sen-
si degli articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253, comma
quinto, 257, comma primo e 263, comma primo, del decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente Regolamento si intendono
per:
a) «conti liberi»: i conti bancari e postali intestati alla li-
quidazione che accolgono le disponibilità liquide destinate alle
esigenze della gestione corrente;
b) «conti vincolati»: i conti intestati alla liquidazione che
accolgono le disponibilità liquide diverse ed ulteriori rispetto a
quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo
al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva
autorizzazione dell’IVASS, per gli importi eccedenti i limiti pre-
stabiliti;
c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
d) «ente di gestione f‌iduciaria»: l’ente di cui all’abrogato art.
45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto
la gestione f‌iduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo
utili sulla gestione;
e) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il Fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e se-
guenti del decreto;
f) «IVASS» o «Istituto»: l’Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni»;
g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, come modif‌icato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modif‌iche;
h) «organi della procedura»: il commissario liquidatore ed il
comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione
ed al controllo della liquidazione;
i) «restrizione di ipoteca»: la limitazione dell’iscrizione del-
l’ipoteca a una parte dei beni;
j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la
quale e’ stata effettuata l’iscrizione dell’ipoteca;
k) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea
o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale
equiparato allo Stato membro dell’Unione europea.
3. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni di cui al presente
Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione
coatta amministrativa:
a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con
sede in Italia;
b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con
sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
c) delle società che hanno esercitato, senza disporre della re-
lativa autorizzazione, l’attività di un ente di gestione f‌iduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui
all’art. 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di imprese non autorizzate.
3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del
decreto non si applica l’art. 24 del presente Regolamento.
TITOLO II
POTERI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA
Capo I
COMMISSARIO LIQUIDATORE
SEZIONE I
DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
4. (Principi generali). 1. Nello svolgimento delle operazioni del-
la liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di
economicità della gestione, valuta il rapporto costi-benef‌ici del-
le operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le f‌inalità
della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto ri-
guardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246,
comma primo e 341, comma primo del decreto e si conforma alle
direttive di cui al presente capo.

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