D.M. (Min. trasp.) 20 settembre 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Legislazione e
documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 20 settembre 2013. Disposizioni in materia
di corsi di qualif‌icazione iniziale e formazione periodica per
il conseguimento della carta di qualif‌icazione del conducente,
delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei
corsi (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. n.115 del 20 maggio 2014).
1. (Oggetto e ambito di applicazione). Il presente decreto, ema-
nato in attuazione dell’art. 19, comma 5 bis , del decreto legi-
slativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modif‌icato dal
teria di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad
erogare corsi di qualif‌icazione iniziale e formazione periodica,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286;
b) programma dei corsi di qualif‌icazione iniziale, sia ordina-
ria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;
d) procedure d’esame per il conseguimento della carta di
qualif‌icazione del conducente e validità del titolo abilitativo
conseguito;
e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei
corsi.
2. (Soggetti che svolgono corsi di qualif‌icazione iniziale e di for-
mazione periodica). 1. I soggetti di cui all’art. 19, comma 3, let-
tere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive modif‌icazioni, possono svolgere corsi di qualif‌icazione
iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica,
dei conducenti che effettuano professionalmente l’attività di au-
totrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è ri-
chiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e
DE, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. I soggetti di cui all’art. 19, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modif‌icazioni,
possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, sulla
base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
3. Possono altresì svolgere corsi di sola formazione periodica
le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pub-
blico di persone di cui all’art. 4, comma 3.
3. (Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualif‌icazione iniziale
e formazione periodica da parte delle autoscuole e dei centri di
istruzione automobilistica). 1. Possono svolgere corsi di qualif‌i-
cazione iniziale e formazione periodica, di cui agli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modif‌icazioni, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole
ed i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di
autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conse-
guimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddi-
sfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un con-
sorzio. I predetti soggetti devono inoltre dimostrare di avvalersi
delle seguenti f‌igure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero me-
dico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque,
attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi
all’attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in posses-
so almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito
a seguito di un corso di studi quinquennale e di specif‌ico titolo
acquisito presso un ente di formazione, e che abbia maturato
almeno tre anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto
negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specif‌ici
sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto. Sono
equiparati all’esperto di organizzazione aziendale:
d1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano con-
seguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione, sia
nazionale che internazionale, sia per l’autotrasporto di persone
che di merci;
d2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quin-
quennale, che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi
cinque, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione
connessi all’attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di qualif‌icazione iniziale e formazione
periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta
alla Direzione Generale Territoriale competente, utilizzando lo
schema di domanda di cui all’allegato 1. La Direzione Generale
Territoriale, verif‌icata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in
particolare, l’elenco dei docenti ed i relativi curricula, da presen-
tarsi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
rilascia all’autoscuola o al centro di istruzione automobilistica,
previo assolvimento dell’imposta di bollo, il nulla osta all’avvio
dei corsi. Eventuali modif‌iche del personale docente, della sede
o delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di
cui all’allegato 2, che va inoltrato alla Direzione Generale Terri-
toriale competente almeno tre giorni lavorativi liberi prima del
loro verif‌icarsi, ai f‌ini dell’aggiornamento del nulla osta. Nelle
more dell’espletamento di eventuali verif‌iche da parte dell’uff‌icio
della motorizzazione competente per territorio, non è sospesa
l’attività didattica.
3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha for-
mato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la
parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro
di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all’autoscuola,
che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione auto-
mobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola
medesima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte
pratica. L’autoscuola è responsabile ai sensi dell’art.15, comma 2,
anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzio-
ne automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso
allo stesso demandata. Si applicano le disposizioni dell’art.10,
commi da 1 a 5.

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