D.M. (Min. trasp.) 15 ottobre 2012, n. 209
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Rivista penale 3/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 15 ottobre 2012, n. 209. Regolamento re-
cante: «Regole tecniche per l’adozione nel processo civile e
penale delle tecnologie dell’informazione e comunicazione -
modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44»
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 284 del 5 dicembre 2012).
1. (Modifiche all’articolo 13 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 13, comma 4, del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per
omessa sottoscrizione,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa
processuale».
2. (Modifiche all’articolo 15 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 15 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’atto del processo,
redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e
sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel
fascicolo informatico.»;
b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale,
ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a de-
positarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma
digitale».
3. (Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 16 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta
consegna»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la
forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di
cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata conse-
gna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certi-
ficata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51
e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, un apposito
avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella
cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli
elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro pa-
trocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni
legittimati ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto mini-
steriale 21 febbraio 2011 n. 44».
4. (Modifiche all’articolo 17 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 17, comma 6, del de-
creto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole
«nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di pro-
cedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità
previste dalla normativa processuale vigente».
5. (Modifiche all’articolo 18 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 18 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna
breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta
consegna»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando il difensore
procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai
sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura
civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria
o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».
6. (Modifiche all’articolo 29 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. L’articolo 29 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è sostituito dal
seguente: «1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei ser-
vizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. In ogni caso
è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni
feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e
dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro
e trentun dicembre.».
2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al
comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce
la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle
ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto
alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno
dicembre.
7. (Modifiche all’articolo 35 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 35, comma 1, del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo
le parole «L’attivazione della trasmissione dei documenti infor-
matici», sono inserite le seguenti «da parte dei soggetti abilitati
esterni».
8. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione del presente de-
creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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