D.M. (Min. trasp.) 15 novembre 2013

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leg
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. (Zavorra amovibile). 1. Possono costituire zavorra amovibile,
ai sensi dell’art. 2, contenitori in plastica rigida, del tipo omolo-
gato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC
(Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour
Vrac), riempiti d’acqua.
2. I contenitori recano indicazione dei vari livelli di capacità
degli stessi, in relazione alla quantità acqua immessa, riscon-
trabile agevolmente dall’esterno.
3. I contenitori di cui ai commi 1 e 2 sono presentati pieni a
raso: a tal f‌ine non rileva la capacità di liquido contenuta nell’im-
bocco del contenitore stesso.
4. Possono altresì costituire zavorra amovibile, ai sensi del-
l’art. 2, elementi di carico in altro materiale rigido che soddisf‌i
proprietà di resistenza al deterioramento da agenti atmosferici
e caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio
al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.
4. (Attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra
amovibile). 1. Ai f‌ini della verif‌ica della massa totale effettiva,
ciascun veicolo di cui all’art. 1, caricato ai sensi dell’art. 3, è pre-
sentato presso un uff‌icio della motorizzazione, corredato da una
relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene almeno:
a) elementi di identif‌icazione del veicolo: marca e modello,
numero di telaio e di targa;
b) descrizione degli elementi di carico: numero, dimensioni,
materiale, geometria dei solidi e reso di ciascun elemento:
c) dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
d) descrizione delle modalità di ancoraggio;
e) immagine fotograf‌ica del veicolo carico.
3. La descrizione di quanto sub lettere b), c) e d) ha un grado
di dettaglio e completezza necessario e suff‌iciente a ripetere, in
occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità
a quello realizzato per l’espletamento delle operazioni di cui al
comma 1.
4. Il funzionario dell’uff‌icio della motorizzazione provvede a:
a) verif‌icare che siano stati effettuati i versamenti di cui
all’art. 6, a mezzo di esibizione della relativa attestazione di
pagamento;
b) effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico, ai f‌ini
dell’accertamento della massa totale effettiva;
c) attestare la stessa sulla relazione tecnica, con apposizione
di timbro dell’Uff‌icio e f‌irma.
5. La relazione tecnica di cui comma 2, come integrata ai
sensi del comma 4, in sede di esame attesta che:
a) il veicolo, presentato in conformità a quanto ivi descritto,
ha la massa totale effettiva nella stessa indicata;
b) il carico, assicurato con le modalità ivi descritte, è salda-
mente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.
6. Ogni eventuale modif‌ica a quanto indicato nella relazione
tecnica comporta la ripetizione della procedura di cui ai commi
da 1 a 4.
5. (Compiti dell’esaminatore in materia di verif‌ica della massa
totale effettiva). 1. Prima dell’espletamento della verif‌ica delle
capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una pa-
tente di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE, la relazione tecnica
di cui all’art. 4, comma 2, come integrata ai sensi del comma 4
dello stesso articolo, è esibita all’esaminatore.
2. L’esaminatore verif‌ica esclusivamente:
a) che il veicolo presentato corrisponda, per marca e model-
lo, numero di telaio e di targa, a quello oggetto della relazione
tecnica;
b) che sul veicolo sia presente un carico i cui elementi, per
numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi siano corri-
spondenti a quanto indicato nella relazione tecnica;
c) che la dislocazione degli elementi di carico e le relative
modalità di ancoraggio siano esattamente conformi a quelle de-
scritte nella relazione tecnica.
3. Qualora non siano verif‌icate con esito positivo tutte le con-
dizioni di cui al comma 2, l’esaminatore redige verbale dichia-
rando il veicolo inidoneo ai f‌ini dell’espletamento della prova di
cui al comma 1.
6. (Diritti). 1. Ai f‌ini dell’espletamento di ciascuna operazione di
cui all’art. 4, è da corrispondersi l’importo di cui alla tabella 3,
punto 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
7. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni di cui presente decreto
si applicano a far data dal giorno della sua pubblicazione, fatta
eccezione per l’art. 5, che si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014, giusta il disposto dell’art. 1, comma 388, e tabella 2, punto 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
IV
D.M. (Min. trasp.) 15 novembre 2013. Disposizioni procedurali
attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in
materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di
validità della patente (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 289 del
10 dicembre 2013).
1. (Oggetto e f‌inalità). 1. Il presente decreto, adottato ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie aff‌inchè i
medici e le strutture di cui all’art. 119, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modif‌icazioni, le com-
missioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e
le strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente
di guida, procedano alla trasmissione telematica della comuni-
cazione dei contenuti del certif‌icato medico, della foto e della
f‌irma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e
2 del citato decreto ministeriale, nonchè alla stampa e consegna
della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di
guida, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che do-
vranno essere esperite qualora l’acquisizione e verif‌ica dei dati
e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia
esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente de-
creto le domande di conferma di validità di una patente di guida,
presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della
validità stessa.
2. (Requisiti per l’accesso alla procedura informatica). 1. Per
procedere all’attività di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti di cui
allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informa-
tivi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell’Automobilista.
A tal f‌ine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso
al predetto sistema informatico all’uff‌icio della motorizzazione
territorialmente competente in base ai criteri def‌initi dagli arti-
coli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i traspor-

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