D.M. (Min. trasp.) 10 gennaio 2014, n. 30

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Legislazione e
documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 10 gennaio 2014, n. 30. Regolamento recante
modif‌iche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei
corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnan-
ti e di istruttori di autoscuole (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
63 del 17 marzo 2014).
CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE 17 MAGGIO 1995, N. 317,
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ
DELLE AUTOSCUOLE
1. (Modif‌iche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n.
317). 1. All’articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono
soppresse;
b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti»
sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di
qualif‌icazione professionale».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317,
le parole: «per ottenere l’autorizzazione all’esercizio» sono so-
stituite dalle seguenti: «per avviare l’esercizio».
2. (Modif‌iche all’articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317).
1. All’articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apporta-
te le seguenti modif‌icazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» è ag-
giunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I locali dell’autoscuola e dei centri di istruzione automo-
bilistica, di cui all’articolo 7 del presente decreto, comprendono
almeno:
a) un’aula di superf‌icie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo
arredamento e separata dagli uff‌ici o da altri locali di ricevimen-
to del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4,
lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superf‌icie
anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un uff‌icio di segreteria di superf‌icie non inferiore a mq.10,
attiguo all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con
ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L’altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al
comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l’auto-
scuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono
aggiunte le seguenti: «, nonchè alle autoscuole che subentrino
nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traff‌ico
della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenu-
ta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documenta-
bile».
3. (Modif‌iche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n.
317). 1. All’articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in f‌ine le seguenti parole: «,
fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte
avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2»;
b) alla lettera c), sono aggiunte inf‌ine le seguenti parole: «,
in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente
nel comune in cui ha sede l’autoscuola».
2. All’articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono ap-
portate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al
punto a),» f‌ino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai
seguenti punti:» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il materiale
didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti
audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è
dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante
dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
c) il comma 3 è abrogato.
4. (Modif‌iche all’articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317).
1. L’articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal
seguente:
«Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il materiale mi-
nimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le
autoscuole, anche attraverso l’adesione ad un consorzio di cui
all’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti
di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, non-
chè almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di
categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all’allegato
II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, e successive modif‌icazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio
manuale, quale def‌inito dall’allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modif‌icazio-
ni, ovvero di cambio automatico quale def‌inito dal punto 5.1.2 del
citato allegato.».
5. (Modif‌iche all’articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317).
1. L’articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal
seguente:
«Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di
istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai
sensi dell’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente com-
petente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito
un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesi-
ma provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta

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