D.M. (Min. svil. econ.) 8 ottobre 2012

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Arch. loc. e cond. 2/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. svil. econ.) 8 ottobre 2012. Modif‌ica del decreto 26
giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certif‌ica-
zione energetica degli edif‌ici.» (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 296 del 20 dicembre 2012).
1. (Finalità e ambito di intervento). Ai sensi dell’art. 6, comma
9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e per le f‌inalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto le-
gislativo, il presente decreto modif‌ica il decreto ministeriale 26
giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e imme-
diatamente operativa della certif‌icazione energetica degli edif‌ici
su tutto il territorio nazionale.
2. (Modif‌iche all’Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno
2009). 1. Il paragrafo 2 dell’allegato A del decreto ministeriale 26
giugno 2009 è sostituito dal seguente:
«2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo
192/2005, la certif‌icazione energetica si applica agli edif‌ici delle
categorie def‌inite in base alla destinazione d’uso dall’art. 3 del
indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici espli-
citamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici
di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
A titolo esemplif‌icativo e non esaustivo, sono esclusi dalla
applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni
eventualmente adibite a uff‌ici e assimilabili, purché scorporabili
agli effetti dell’isolamento termico: box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi e altri edif‌ici a questi equiparabili in cui
non è necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di certif‌icazione energetica
al momento dei passaggi di proprietà:
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato del-
l’edif‌icio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”,
cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’in-
volucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rif‌initure e degli
impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato
dell’edif‌icio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà. Re-
sta fermo l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori
di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto
attestante il rispetto delle norme per l’eff‌icienza energetica de-
gli edif‌ici in vigore alla data di presentazione della richiesta del
permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque
denominato, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edif‌icio, o chi ne ha titolo,
deve depositare presso le amministrazioni competenti conte-
stualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.
Specif‌iche indicazioni per il calcolo della prestazione ener-
getica di edif‌ici non dotati di impianto di climatizzazione inver-
nale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate
nell’allegato 1.
Nel caso di edif‌ici esistenti nei quali coesistono porzioni di
immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qua-
lora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le
diverse zone termiche, l’edif‌icio è valutato e classif‌icato in base
alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscal-
dato.».
2. Il paragrafo 5 dell’allegato A del decreto ministeriale 26
giugno 2009 è sostituito dal seguente:
«5. (Metodi di calcolo di riferimento nazionale). - A partire
dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui
ai paragraf‌i 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente
paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la
determinazione della prestazione energetica dell’edif‌icio.
I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pie-
namente le metodologie di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2,
rispondono ai requisiti di semplif‌icazione e minimizzazione degli
oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni
del comma 9, dell’art. 6, del decreto legislativo.
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento
nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori
degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5%
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applica-
zione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta
garanzia è fornita attraverso una verif‌ica e dichiarazione resa
da:
a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi
di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento
i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.
Il CTI per la lettera a) e il CNR e l’ENEA per la lettera b),
rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svol-
gono le predette verif‌iche. Detti sistemi possono essere costituiti
da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti
che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità dei
software commerciali.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta
di verif‌ica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno
degli organismi nazionali citati.»
3. Al paragrafo 7.5 dell’allegato A del decreto ministeriale 26
giugno 2009 l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“A tal f‌ine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e
ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certif‌i-
catori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e
impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per
la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certif‌icazio-
ne energetica degli edif‌ici.”.
4. l paragrafo 9 dell’allegato A del decreto ministeriale 26
giugno 2009 concernente l’autodichiarazione del proprietario, è
abrogato.

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