D.M. (Min. giust.) 10 marzo 2014, n. 55

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
Legislazione e
documentazione
I
D.M. (Min. giust.) 10 marzo 2014, n. 55. Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 77 del 2 aprile 2014).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Ambito applicativo). 1. Il presente regolamento disciplina
per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’av-
vocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il com-
penso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso
di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese
le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di
terzi o prestazioni off‌iciose previste dalla legge, ferma restando -
anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la
disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.
2. (Compensi e spese). 1. Il compenso dell’avvocato è proporzio-
nato all’importanza dell’opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate
in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in
ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una
somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo re-
stando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in mate-
ria di rimborso spese per trasferta.
3. (Applicazione analogica). 1. Nell’ambito dell’applicazione
dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non
regolati da specif‌ica previsione si ha riguardo alle disposizioni
del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.
CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’ATTIVITÀ GIUDIZIALE
4. (Parametri generali per la determinazione dei compensi in
sede giudiziale). 1. Ai f‌ini della liquidazione del compenso si tie-
ne conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’atti-
vità prestata, dell’importanza, della natura, della diff‌icoltà e del
valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei ri-
sultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla diff‌icoltà dell’affare
si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della
quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
che, in applicazione dei parametri generali, possono essere au-
mentati, di regola, f‌ino all’80 per cento, o diminuiti f‌ino al 50 per
cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola f‌ino al 100 per
cento e la diminuzione di regola f‌ino al 70 per cento.
2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi
la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola
essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura
del 20 per cento, f‌ino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per
cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, f‌ino a un massimo
di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta
riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto con-
tro più soggetti.
3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedi-
mento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza con-
giunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione
del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza
di un solo soggetto.
4. Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione proces-
suale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti
di questi non comporta l’esame di specif‌iche e distinte questioni
di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’as-
sistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diver-
se fasi del giudizio si intende esemplif‌icativamente:
a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio
degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni
dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o
parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione
in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso
quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, com-
parse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni
giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di f‌issazione della
prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazio-
ni, le relative notif‌icazioni, l’esame delle corrispondenti relate,
l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unif‌icato, le rin-
novazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di f‌irma o
l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della
posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con
il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memo rie
illustrative o di precisazion e o integrazione delle domande o
dei motivi d’impugnazione, ecce zioni e conclusioni, l’esame
degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti
giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,
gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedi-
menti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad atti-
vità istruttorie, gli atti nec essari per la formazione della prova
o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’uff‌icio, la desi-
gnazione di consulenti di part e, l’esame delle corrispondenti
attività e designa zioni delle altre parti, l’e same delle deduzioni
dei consulenti d ’uff‌icio o delle altre p arti, la notif‌icazione dell e
domande nuove o di altri atti nel corso del giu dizio compresi
quelli al contumace, le relative richie ste di copie al cancelliere,
le istanze al giudice in qualsia si forma, le dichiarazioni rese nei

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