D.M. 20 luglio 2012, n. 140

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Rivista penale 10/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
desima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l’esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente
dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle more della def‌inizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne
che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione
del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del per-
messo di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichia-
razione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è
nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai
sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modif‌icazioni ed
integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modif‌icazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o con-
venzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai f‌ini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non def‌ini-
tiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazio-
ne della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del
medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordi-
ne pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si
tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza
non def‌initiva, compresa quella pronunciata a seguito di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381
del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro del-
l’economia e delle f‌inanze, sono determinate le modalità di desti-
nazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pre-
senta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,
nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione
di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti,
si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico uff‌iciale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente
articolo, il livello di f‌inanziamento del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono
ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extraco-
munitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55
milioni di euro per l’anno 2012, a 169 milioni di euro per l’anno
2013, a 270 milioni di euro per l’anno 2014 e a 219 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di
euro per l’anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al
bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a
169 milioni di euro per l’anno 2013, a 270 milioni per l’anno 2014
e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corri-
spondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di
anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno f‌inanzia-
rio complessivo dell’Ente, per effetto delle maggiori entrate con-
tributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
(1) Si veda il D.M. 29 agosto 2012 (G.U. Serie gen. - n. 209 del 7 set-
tembre 2012).
V
D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante la deter-
minazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni rego-
larmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 195 del 22 agosto 2012).
(Estratto)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Ambito di applicazione e regole generali). 1. L’organo giuri-
sdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di
cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti
in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente de-
creto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogica-
mente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressa-
mente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare
secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo
forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a
qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista
sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo
per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie
alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma
l’organo giurisdizionale può aumentarlo f‌ino al doppio. Quando
l’incarico professionale è conferito a una società tra professioni-
sti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per
la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti
incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’ar-
ticolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

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