D.M. 8 agosto 2013, n. 111

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Rivista penale 11/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 8 agosto 2013, n. 111. Regolamento recante disposizioni in
materia di recupero delle spese del processo penale (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 233 del 4 ottobre 2013).
1. (Recupero forfettizzato). 1. Le spese del processo penale anti-
cipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’articolo 2, sono
recuperate nella misura f‌issa stabilita nella tabella A, allegata
al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà.
2. (Recupero per intero e per quota). 1. Le spese del processo
penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la
perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna
e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modif‌icazioni,
sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il
recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2 bis, le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle pre-
stazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modif‌icazioni, e di quelle funzionali
all’utilizzo delle prestazioni medesime.
3. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli
1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario, relative a pro-
cessi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa
dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
TAB E L L A A
Tipologia di processo Importo
1) I grado
a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il giudizio 180 euro
b) Dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio
giudizio direttissimo;
giudizio abbreviato;
giudizio immediato;
remissione di querela;
giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20, 20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000;
130 euro
c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo;
procedimento di oblazione
80 euro
d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.);
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di condanna alle spese (art.
445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002).
60 euro
Corte d'assise Maggiorazione 30 euro
2) II grado
a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame anche a seguito di richiesta di riesame. 60 euro
b) Corte di assise d'appello Maggiorazione 30 euro
3) Corte di cassazione
a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte di cassazione 60 euro
Altri procedimenti 60 euro

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