D.M. 11 novembre 2013

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ressi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione
assicurativa.
2. Nell’ambito dell’attività di revisione, per gli atti di regola-
zione di maggiore rilevanza o che hanno dato luogo ad incertezze
applicative, l’IVASS può adoperarsi per ottenere dai destinatari
della norma dati e valutazioni sugli effetti prodotti dall’atto di
regolazione interessato.
10. (Atti di concerto con altre Autorità di vigilanza). 1. Per
l’adozione o la proposta di atti di regolazione per i quali sono
previsti l’intesa, il concerto o l’adozione congiunta con una o più
delle Autorità di vigilanza indicate nell’art. 23, comma 1, della
legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d’intesa stipulati
con dette Autorità di vigilanza al f‌ine di disciplinare l’attuazione
dei principi di cui al medesimo articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
11. (Disposizioni transitorie). 1. Il regolamento non si applica
agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all’art. 13, sia
già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.
12. (Pubblicazione). 1. Il presente Regolamento è pubblicato
nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana, nel Bollettino
dell’IVASS ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto.
13. (Entrata in vigore). 1. Il presente Regolamento entra in vi-
gore il 1° gennaio 2014.
II
D.M. (Min. trasp.) 6 novembre 2013. Regolamentazione dell’in-
stallazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazio-
ne (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 271 del 19 novembre 2013).
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente decreto si intende per:
a) «luce di marcia diurna» una luce rivolta verso l’avanti
destinata a rendere il veicolo più facilmente visibile durante la
circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le def‌inizioni di
cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87;
b) «autoveicolo», un veicolo a motore così come def‌inito
all’art. 3, punto m), del decreto ministeriale 28 aprile 2008, con-
cernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE.
2. (Campo di applicazione). 1. Le presenti disposizioni disci-
plinano le modalità di installazione delle luci di marcia diurna
sugli autoveicoli in circolazione, nonchè le procedure di aggior-
namento delle relative carte di circolazione, nei casi previsti dal
presente decreto.
3. (Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna). 1. Le
luci di marcia diurna devono essere omologate in conformità al
regolamento UNECE 87. In allegato I è riportato, solo per com-
pletezza, uno stralcio del citato regolamento UNECE 87.
2. Qualora le luci di marcia diurna siano raggruppate, combi-
nate o reciprocamente incorporate ad altri dispositivi di illumi-
nazione o di segnalazione luminosa, ogni singolo dispositivo deve
essere omologato in base alle pertinenti prescrizioni recate dalle
direttive comunitarie ovvero dai regolamenti della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni;
4. (Modalità per l’installazione delle luci di marcia diurna).
1. L’installazione sugli autoveicoli delle luci di marcia diurna de-
ve rispettare i requisiti riportati nell’allegato II, parte integrante
del presente decreto.
2. Nelle f‌igure riportate in allegato III al presente decreto
sono specif‌icate le posizioni di installazione delle luci di marcia
diurna nei casi in cui le stesse siano dispositivi indipendenti op-
pure siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
ad altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa.
3. L’installazione sul singolo autoveicolo delle luci di marcia
diurna è realizzata da un’off‌icina di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, che emette la dichiarazione di in-
stallazione redatta secondo il modello riportato nell’allegato IV,
che fa parte integrante del presente decreto.
5. (Aggiornamento della carta di circolazione). 1. Gli autovei-
coli sui quali siano state installate le luci di marcia diurna sono
soggetti a visita e prova, per l’aggiornamento della carta di cir-
colazione, presso l’Uff‌icio Motorizzazione Civile, territorialmente
competente in relazione alla sede dell’off‌icina che ha effettuato
l’installazione.
2. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma preceden-
te, deve essere allegata la dichiarazione di installazione, di cui
all’art. 4, comma 3 del presente decreto.
3. L’Uff‌icio Motorizzazione Civile, previo esito positivo della
visita e prova, aggiorna la carta di circolazione, attraverso l’emis-
sione di apposita etichetta riportante la seguente annotazione:
«installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87
UNECE».
4. In deroga al comma 1, gli autoveicoli sui quali siano state
installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un
dispositivo o di un gruppo ottico originale con uno di analoga
forma e dimensioni contenente anche la suddetta funzione non
sono soggetti a visita e prova per l’aggiornamento della carta di
circolazione.
(Si omettono gli allegati)
III
D.M. 11 novembre 2013. Disposizioni in materia di realizzazio-
ne della massa totale effettiva dei veicoli in sede di esame per
il conseguimento delle patenti di guida di categoria BE, C,
C1E, CE, D1E e DE (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 288 del 9
dicembre 2013).
1. (Presentazione dei veicoli in sede d’esame con massa totale
effettiva minima). 1. Ai sensi dell’allegato II, paragrafo B, punto
5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modif‌ica-
zioni, la massa totale effettiva, con la quale devono essere pre-
sentati in sede di esame, non deve essere inferiore a;
a) 800 kg, per i rimorchi del complesso di veicoli utili a soste-
nere la prova di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti per il
conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;
b) 10.000 Kg, per il veicolo utile a sostenere la prova di veri-
f‌ica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di
una patente di categoria C;
c) 15.000 kg, per l’autoarticolato o complesso di veicoli, utile
a sostenere la prova di verif‌ica delle capacità e dei comporta-
menti per il conseguimento di una patente di categoria CE.
2. (Modalità di realizzazione della massa effettiva minima).
1. La minima massa totale effettiva di cui all’art. 1, comma 1, può
essere raggiunta tramite apposta zavorra ancorata sui veicoli di
cui allo stesso comma in maniera inamovibile. Si applicano le di-
sposizioni di cui all’art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modif‌icazioni.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la zavorra, di
cui al comma precedente, può consistere in uno o più elementi
amovibili, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

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