D.L. 14 agosto 2013, n. 93

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Le informazioni relative alla copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso i terzi sono rese disponi-
bili mediante l’accesso telematico gratuito alla banca dati
da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti
a quelle dei contrassegni, contenute nella banca dati di
cui al presente regolamento, la trasmissione dei dati
relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al
comma 4 dell’articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito in legge, con modif‌icazioni, dalla legge n.
221 del 2012 si attua, ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 21, con le modalità di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. (Processo di dematerializzazione). 1. Al f‌ine di garan-
tire la completa dematerializzazione dei contrassegni
assicurativi, secondo criteri di gradualità e sostenibilità
tecnologica dell’implementazione della banca dati, il pro-
cesso di dematerializzazione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle
quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione:
a)nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente regolamento, la Direzione generale per la
motorizzazione def‌inisce e rende operativa la struttura
informatica del database costituente la banca dati di cui
all’articolo 3;
b)nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore
del presente regolamento, la Direzione generale per la
motorizzazione provvede al popolamento del database at-
traverso la connessione ed il trasferimento massivo alla
banca dati delle informazioni contenute negli archivi
istituiti presso l’Associazione nazionale fra le imprese as-
sicuratrici (ANIA);
c)nel termine di un anno dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Direzione generale per la mo-
torizzazione def‌inisce e, nel successivo termine di mesi
sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonchè
i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informa-
zioni necessarie all’aggiornamento del database, da parte
delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalità
previste all’articolo 3, comma 2;
d)nello stesso termine di operatività di cui alla prece-
dente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazio-
ne def‌inisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte
dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e
indica le modalità e i requisiti per l’accesso;
e)nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore
del presente regolamento, la Direzione generale per la
motorizzazione def‌inisce e rende operativa la predisposi-
zione della banca dati di cui all’articolo 3 per garantire
la possibilità di collegamento con i dispositivi, le apparec-
chiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traff‌ico e
per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni
salva l’eventuale adozione del decreto di cui all’articolo
31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto legge n. 1 del
2012.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, at-
traverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo
stato di realizzazione del processo di dematerializzazione,
di cui al presente articolo, e delle relative fasi di speri-
mentazione.
III
D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in ma-
teria di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonchè in tema di protezione civile e di commis-
sariamento delle province (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 191 del 16 agosto 2013), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 15 ottobre 2013, n. 119 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 242 del 15 ottobre 2013).
(Estratto)
CAPO I
PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE
3. (Misura di prevenzione per condotte di violenza dome-
stica). 1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segna-
lato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi
riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582,
secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,
nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in as-
senza di querela, può procedere, assunte le informazioni
necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le
persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore
del fatto. Ai f‌ini del presente articolo si intendono per vio-
lenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici,
di violenza f‌isica, sessuale, psicologica o economica che si
verif‌icano all’interno della famiglia o del nucleo familiare
o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vin-
colo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipen-
dentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del-
l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, come modif‌icato dal presente decreto. Il questore può
richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario
dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospen-
sione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai
sensi dell’articolo 218 del codice della strada, di cui al decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo
alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto
delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che
le esigenze lavorative dell’interessato non possono essere
garantite con il rilascio del permesso di cui all’articolo 218,

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