D.L. 6 luglio 2012, n. 95

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leg
5/2012 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto av-
viene nei limiti delle risorse disponibili.».
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 – (Ter-
mine di proponibilità). – 1. La domanda di riparazione può
essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal
momento in cui la decisione che conclude il procedimento
è divenuta def‌initiva.»;
e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Notif‌icazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa
riparazione, è notif‌icato per copia autentica al soggetto
nei cui confronti la domanda è proposta.
2. Il decreto diventa ineff‌icace qualora la notif‌icazione
non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito
in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa
riparazione non può essere più proposta.
3. La notif‌icazione ai sensi del comma 1 rende impropo-
nibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da
parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comuni-
cato al procuratore generale della Corte dei conti, ai f‌ini
dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità,
nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti
pubblici comunque interessati dal procedimento.»;
f) dopo l’articolo 5 bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5 ter. (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha
deciso sulla domanda di equa riparazione può essere pro-
posta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua
notif‌icazione.
2. L’opposizione si propone con ricorso davanti al-
l’uff‌icio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
emesso il decreto. Si applica l’articolo 125 del codice di
procedura civile.
3. La corte d’appello provvede ai sensi degli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non
può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
impugnato.
4. L’opposizione non sospende l’esecuzione del prov-
vedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi
motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere
l’eff‌icacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito
del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto
è immediatamente esecutivo.
Art. 5 quater. (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto
di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento
che def‌inisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando
la domanda per equa riparazione è dichiarata inammis-
sibile ovvero manifestamente infondata, può condannare
il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro
1.000 e non superiore ad euro 10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ri-
corsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno succes-
sivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2 bis. L’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero
dell’economia e delle f‌inanze procede comunque ai pa-
gamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei
suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consi-
glio dei ministri.
V
L. 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di rifor-
ma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 153 del 3 luglio 2012) ed
errata corrige in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 163 del
14 luglio 2012.
(Estratto)
4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavo-
ro). 74. All’articolo 37, comma 4 bis, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5
per cento». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dall’anno 2013.
VI
D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario (Suppl. ord. alla
Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 156 del 6 luglio 2012), e
avviso di rettif‌ica in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 158
del 9 luglio 2012, convertito, con modif‌icazioni, nella L.
7 agosto 2012, n. 135 (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 2012).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
3. (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzio-
ne dei costi per locazioni passive). 1. In considerazione
dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimen-
to, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo
alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normati-
va vigente non si applica al canone dovuto dalle ammini-
strazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè dalle Autori-
tà indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione
passiva di immobili per f‌inalità istituzionali.

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