D.L.vo 30 luglio 2012, n. 130
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
V
D.L.vo 30 luglio 2012, n. 130. Attuazione della direttiva
2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE,
2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/
CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per
quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, del-
l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni azien-
dali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 184
dell’8 agosto 2012).
5. (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
composto dalle seguenti parti:
1) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pen-
sioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE)
2) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regola-
mento (UE) n. 1093/2010;
3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità
europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento
(UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del re-
golamento (UE) n. 1095/2010;
5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli
atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. L’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, èparte
del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto
della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in
ambito europeo.
1 ter. L’ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finan-
ziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua
azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati
membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informa-
zioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di
vigilanza degli altri Stati membri.».
b) il comma 4 è abrogato.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il
diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF»;
b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attività produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo econo-
mico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite
dalle seguenti: «le disposizioni dell’Unione europea».
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’ISVAP, secondo
le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unio-
ne europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con l’AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comita-
to congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea
e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di age-
volare l’esercizio delle rispettive funzioni. L’ISVAP adempie nei
confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti
dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute
dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italia-
ne o a terzi senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 bis. Nei casi e nei
modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’ISVAP può
concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri
Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di
compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle
controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
in situazioni transfrontaliere.».
VI
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151. Regolamento recante modifiche
n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione
del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contras-
segno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone in-
valide (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 203 del 31 agosto 2012).
1. (Modifiche all’articolo 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). 1. All’articolo 381 del de-
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una
virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circola-
zione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,
il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota
mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contras-
segno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto
dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione
europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è
strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo
ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizza-
zione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte
anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per
i controlli. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve
essere resa nota mediante il segnale di: “simbolo di accessibilità”
di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria
Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ufficio medico-legale
dell’Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite
le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra-
scorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo con-
trassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione
medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sani-
taria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della
persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di inva-
lidità della persona interessata, il comune può, con propria
ordinanza, assegnare atitolo gratuito un adeguato spazio di so-
sta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del
“contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizza-
to ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l’interessato
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