D.L.vo 16 luglio 2012, n. 109

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Rivista penale 10/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
o con ogni altro mezzo pacif‌ico di loro scelta, quale la presentazio-
ne della controversia al Comitato europeo per le questioni penali,
o ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per
le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia,
sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.
41. (Denuncia). 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, de-
nunciare la presente Convenzione per mezzo di una notif‌ica in-
viata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Se-
gretario Generale ha ricevuto la notif‌ica.
42. (Notif‌iche). 1. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
notif‌ica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, e ad ogni Stato
che ha aderito alla presente Convenzione:
a. ogni f‌irma;
b. il deposito di ogni strumento di ratif‌ica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione
in conformità agli articoli 32 e 33 della stessa;
d. ogni dichiarazione o riserva in forza dell’articolo 36 o del-
l’articolo 37;
e. ogni altro atto, notif‌ica o comunicazione inerente alla pre-
sente Convenzione.
2. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal
f‌ine hanno f‌irmato la presente Convenzione.
IV
D.L.vo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni
e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che im-
piegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 172 del 25 luglio 2012).
1. (Modif‌iche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 1. Al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modif‌icazioni,
sono apportate le seguenti modif‌iche:
a) all’articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5 bis. Il nulla osta al lavoro è rif‌iutato se il datore di lavoro
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza
non def‌initiva, compresa quella adottata a seguito di applicazio-
ne della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sen-
si dell’articolo 603 bis del codice penale; c) reato previsto dal
comma 12.
5 ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rif‌iutato ovvero, nel caso
sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono
stati ottenuti mediante frode o sono stati falsif‌icati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico
per l’immigrazione per la f‌irma del contratto di soggiorno entro
il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.”;
b) All’articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
« “12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma del-
l’articolo 603 bis del codice penale.
12 ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la san-
zione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio
di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12 quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorati-
vo di cui al comma 12 bis, è rilasciato dal questore, su proposta
o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo
straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedi-
mento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un
permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6.
12 quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12
quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un
anno o per il maggior periodo occorrente alla def‌inizione del pro-
cedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di
condotta incompatibile con le f‌inalità dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero
qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustif‌icato
il rilascio.”;
c) il comma 7 dell’articolo 22 è abrogato;
d) all’articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole “di cui
all’articolo 22, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
all’articolo 22, commi 3, 5 bis e 5 ter”.
2. I criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo
medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 12 ter dell’articolo 22 del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono
stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle f‌inanze e del lavoro
e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall’applicazione
della predetta sanzione amministrativa accessoria aff‌luiscono
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri
di cui all’articolo 14 bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il
residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integra-
zione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.
3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle f‌inanze da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto sono determinati le modalità e i termini per garantire ai
cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.
2. (Disposizione sanzionatoria). 1. Al decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231, dopo l’articolo “25 undecies” è inserito il se-
guente: “25 duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare). 1. In relazione alla commissione del de-
litto di cui all’articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”.
3. (Presunzione di durata del rapporto di lavoro). 1. Nelle ipo-
tesi di cui all’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286
del 1998, ai f‌ini della determinazione delle somme dovute dal
datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e f‌iscale, non-

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