D.L. 20 giugno 2012, n. 79

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leg
5/2012 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sogget-
ti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e
f‌ino all’entrata in vigore del presente decreto legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazio-
ne di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi f‌ino al 30
novembre 2012:
1. - 4) (Omissis);
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per f‌inita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6. - 9 bis) (Omissis).
2. – 15 ter (Omissis)
15 quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di at-
tività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20
maggio 2012 la ripresa dell’attività in immobili situati nel
territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in
quelle conf‌inanti, sono regolate dal codice civile.
II
D.L. 20 giugno 2012, n. 79. Misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funziona-
lità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Diffe-
rimento di termine per l’esercizio di delega legislativa
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 142 del 20 giugno 2012),
convertito, con modif‌icazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
131 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 185 del 9 agosto
2012).
(Estratto)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
2. (Comunicazione della cessione di fabbricati). 1. La
registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti al-
l’obbligo di registrazione in termine f‌isso, ai sensi del Te-
sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di
cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese
con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle
informazioni acquisite per la registrazione nel sistema
informativo dei contratti di cui al comma 1, nonchè dei
contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o
comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi
1, lettera d), e 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, quelle rilevanti ai f‌ini di cui all’articolo 12 del decreto
legge n. 59 del 1978, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al
Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fab-
bricato o di porzione di esso sulla base di un contratto,
anche verbale, non soggetto a registrazione in termine
f‌isso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pub-
blica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche at-
traverso l’invio di un modello informatico approvato con
decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si ap-
plicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicu-
rezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi
previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono def‌inite
le modalità di trasmissione della predetta comunicazione
anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico ap-
provato con il medesimo decreto.
5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo
articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi
da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4
e 5».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
III
Ris. (Ag. Entrate) 21 giugno 2012, n. 69/E. Differimento,
per l’anno 2012, dei termini di effettuazione dei versa-
menti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di ratea-
zione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto
delle imposte e della cedolare secca.
(Estratto)
Con D.P.C.M. 6 giugno 2012 è stato disposto il differi-
mento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti
dai contribuenti per l’anno 2012.
In particolare, l’articolo 1 del richiamato decreto ha
prorogato il termine di versamento delle imposte risul-
tanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia
di imposta regionale sulle attività produttive e dalla di-
chiarazione unif‌icata annuale.
In considerazione della formulazione del decreto, risul-
tano oggetto di proroga tutti i versamenti delle imposte ri-
sultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente f‌issa-
ti al 16 giugno 2012 (prorogato al 18 giugno 2012 in quanto il
16 cade il sabato) quali, ad esempio, il versamento relativo
all’imposta su immobili e attività f‌inanziarie detenute al-
l’estero (art. 19, comma da 13 a 22 decreto legge n. 201 del
2011), all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni

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