D.L. 6 giugno 2012 , n. 74
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Arch. loc. e cond. 5/2012
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 6 giugno 2012 , n. 74. Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Mo-
dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131
del 7 giugno 2012), convertito, con modificazioni, nella L.
1° agosto 2012, n. 122 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
180 del 3 agosto 2012).
(Estratto)
CAPO I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA
8. (Sospensione termini amministrativi, contributi pre-
videnziali ed assistenziali). 1. In aggiunta a quanto dispo-
sto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai
sensi dell’articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive
modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ri-
tenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettua-
te da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire
dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente
decreto legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012
senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì so-
spesi fino al 30 novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’arti-
colo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento
e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, da
parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di
prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Re-
gione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobi-
li agricoli ed extragricoli;
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di pro-
prietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad
uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che pre-
sentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le de-
nunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodi-
ca degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione
dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del dirit-
to dovuto alle province per l’iscrizione nel registro di cui
all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti
di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agra-
rio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario,
erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazio-
ni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei
relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP,
nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immo-
bili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi
edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di
canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per og-
getto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale;
9 bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprietà coltivatrice.
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell’articolo 9
della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fer-
mo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
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