D.L.vo 28 giugno 2012, n. 108

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Rivista penale 10/2012
Legislazione e
documentazione
I
D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136. Regolamento recante modif‌iche al
in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’in-
ternato (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 2012).
1. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 23 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il
direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui desi-
gnato, svolge un colloquio con il soggetto, al f‌ine di conoscere le
notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall’arti-
colo 7 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura
penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonchè
allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma
dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti
e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2
dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono
forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure al-
ternative alla detenzione e agli altri benef‌ici penitenziari e viene
contestualmente richiesto al detenuto il consenso all’eventuale
utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici
o altri strumenti tecnici di cui all’articolo 275 bis del codice di
procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione
del detenuto viene trasmesso senza ritardo all’autorità giudizia-
ria competente.»;
b) all’articolo 69 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
All’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegna-
ta la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati,
contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e
degli internati, delle strutture e dei servizi ad ess iriservati. Il
contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della
giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto
regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve
essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’in-
ternato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i
detenuti e internati stranieri.».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
II
D.L.vo 28 giugno 2012, n. 108. Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadi-
ni di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente quali-
f‌icati (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 171 del 24 luglio 2012).
1. (Modif‌iche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 1. Al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modif‌icazio-
ni, sono apportate le seguenti modif‌iche:
a) dopo l’articolo 27 ter è inserito il seguente:
«Art. 27 quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamen-
te qualif‌icati. Rilascio della Carta blu UE) - 1. L’ingresso ed il
soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di
fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri, di
seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualif‌icati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o
sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona f‌isica o
giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità
competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il com-
pletamento di un percorso di istruzione superiore di durata al-
meno triennale e della relativa qualif‌ica professionale superiore,
come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classif‌icazione ISTAT
delle professioni CP 2011 e successive modif‌icazioni, attestata
dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regola-
mentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualif‌icati, titolari della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per
motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di
soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto benef‌iciari di protezione in-
ternazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legi-
slativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modif‌icazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono
ancora in attesa di una decisione def‌initiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai
sensi dell’articolo 27 ter;
d) che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno
esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in
conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modif‌icazioni;
e) che benef‌iciano dello status di soggiornante di lungo pe-
riodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9 bis per motivi di lavoro
autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni
previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il

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